Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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Capitolo 2: Licenze obbligatorie per l’esportazione di prodotti farmaceutici

Art. 131 Oggetto dell’azione

L’articolo 131 corrisponde all’articolo 111 OBI e rimane invariato nel contenuto. In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza sono stati adeguati i rimandi nel capoverso 4 lettere c e d. Conformemente alle DTL39 è stata stralciata un’abbreviazione ritenuta superflua (ONU).

Art. 132 Misure per il riconoscimento dei prodotti

L’articolo 132 corrisponde all’articolo 111a OBI e rimane invariato nel contenuto.

Art. 133 Obbligo di pubblicazione del titolare della licenza

L’articolo 133 corrisponde all’articolo 111b OBI e rimane invariato nel contenuto.

Art. 134 Obbligo d’informare e di notificare dell’IPI

L’articolo 134 corrisponde al vigente articolo 111c OBI ed è rimasto invariato a livello di contenuto. In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza è adeguato il rimando nel capoverso 1 lettera f.

Titolo ottavo: Domande di brevetto europeo e brevetti europei

Art. 135 Campo d’applicazione

L’articolo 135 corrisponde all’articolo 114 OBI e rimane invariato nel contenuto. In tutte le versioni linguistiche è leggermente modificata la rubrica.

Art. 136 Deposito presso l’IPI

L’articolo 136 corrisponde all’articolo 115 OBI ed è rimasto invariato tranne per alcune modifiche redazionali: viene espressamente sancito che le domande divise a cui fa riferimento il capoverso 1 sono ovviamente domande divise europee (cfr. regola 36 par. 2 RE CBE 2000).

Art. 137 Registro svizzero dei brevetti europei e fascicolo

L’articolo 137 si basa sull’articolo 117 OBI. Riguarda le indicazioni relative ai brevetti europei registrate nel registro svizzero dei brevetti europei.

Il vigente capoverso 1 lettera c è integrato nella frase introduttiva e stralciato dall’elenco: nel registro svizzero dei brevetti europei saranno iscritte anche in futuro le indicazioni previste per i brevetti svizzeri. Si tratta però unicamente delle indicazioni disponibili e applicabili ai brevetti europei (p. es. per i brevetti europei non vengono iscritte le indicazioni relative alla richiesta di esame parziale o completo).

I capoversi 2 e 3 sono rimasti invariati e sono combinati nel nuovo capoverso 2. Per i brevetti europei l’IPI riprende la lingua della procedura utilizzata dinnanzi all’UEB, salvo che la lingua della procedura sia l’inglese. Il registro svizzero dei brevetti europei è tenuto nelle stesse lingue previste per il registro dei brevetti svizzeri.In base al capoverso 3 l’IPI tiene un fascicolo per ogni brevetto europeo. Ovviamente tale disposizione

39 Consultabili su: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato: 21.3.2025). 54/78