Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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La lettera a dell’articolo 105 OBI, già abrogata, è stralciata. La vigente lettera b diventa quindi la lettera a. La formulazione aperta adottata nella lettera a conformemente a una prassi di lunga data include le persone sia fisiche che giuridiche, per cui la vigente lettera c («cambiamenti di ditta») è stata stralciata, in quanto superflua. Conformemente alle convenzioni linguistiche per i testi giuridici della Confederazione, il contenuto dell’attuale lettera d viene ripartito su più lettere. L’espressione «altre modificazioni» può quindi essere stralciata in seguito all’aggiunta di «in particolare» nella frase introduttiva del capoverso 1.

In analogia con altre disposizioni dell’ordinanza sui brevetti (p. es. art. 125) e ad altri atti legislativi concernenti il diritto di proprietà intellettuale (cfr. p. es. art. 28 cpv. 1 OPM), nel capoverso 2 (finora art. 105 cpv. 2 OBI) al requisito della «dichiarazione» è subentrato quello della «dichiarazione espressa», il che non comporta modifiche sul piano materiale. Per la rinuncia a un diritto occorrerà sempre una dichiarazione firmata dei titolari dei diritti (precedenti). Questa uniformazione consentirà di facilitare la trasmissione elettronica di documenti e di promuovere ulteriori misure di digitalizzazione.

In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza sono stati inoltre adeguati i rimandi. A causa della gerarchia cronologica della procedura di rilascio del brevetto, è per giunta invertito l’ordine di «titolare del brevetto» e «depositante». A parte il trasferimento, il depositante o il titolare in linea di massima può richiedere in prima persona tutte le modifiche alla domanda o al brevetto. La prassi in materia è stata mantenuta. Per i trasferimenti, in caso di dubbi fondati sulla situazione giuridica, l’IPI può chiedere documenti supplementari.

Il capoverso 3, basato sull’articolo 105 capoverso 1bis, è integrato con l’aggiunta che anche il depositante può richiedere l’iscrizione provvisoria di una licenza. Ciò corrisponde alla prassi dell’IPI ed è in sintonia con l’articolo 34 capoverso 1 LBI. I titolari della licenza sono autorizzati a richiedere l’iscrizione di una licenza sia per una domanda di brevetto che per un brevetto registrato.

In seguito alla nuova struttura dell’articolo, il vigente capoverso 3 è diventato il capoverso 4, il quale chiarisce che per una domanda non è possibile iscrivere una licenza incompatibile con una licenza esclusiva iscritta. Ciò corrisponde alla prassi vigente. Nella fase della domanda di brevetto, la relativa richiesta può essere presentata dai depositanti.

Sempre a causa della nuova struttura dell’articolo, il vigente capoverso 4 è diventato il capoverso 5, il cui contenuto è rimasto invariato.

Art. 125 Cancellazione di diritti di terzi

A livello di contenuto, l’articolo 125 corrisponde all’articolo 106 OBI. In analogia con l’articolo 126, «in pari tempo» è sostituito con «non appena». Inoltre, a fini di armonizzazione, l’espressione «un altro documento equivalente» è stata modificata in «un altro documento di prova sufficiente».

Art. 126 Cambiamenti di mandatario

L’articolo 126 corrisponde all’articolo 107 OBI e rimane invariato nel contenuto. Nella versione italiana è stata apportata una modifica di natura terminologica: il termine «registrazioni errate» è sostituito e integrato con «iscrizioni provvisorie e definitive errate». Inoltre, a fianco al «titolare» è aggiunto anche il «depositante» come nelle altre versioni linguistiche.