Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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Art. 127 Rettifiche

Il contenuto dell’articolo 127 corrisponde al vigente articolo 107a OBI. Siccome la disposizione è indipendente dallo stato del titolo di protezione, si riferisce alle iscrizioni sia provvisorie che definitive e, di conseguenza, riguarda i titolari come i depositanti, è stata completata con i termini «iscrizioni provvisorie e definitive» — stralciando «registrazioni» — e «depositante».

Titolo sesto: Pubblicazioni dell’IPI

Art. 128 Organo di pubblicazione

L’articolo 128 corrisponde al vigente articolo 108 OBI. Come finora, la competenza di designare l’organo di pubblicazione spetta all’IPI (cpv. 1), che pubblica elettronicamente i dati da pubblicare su Swissreg37, il che consente un accesso rapido e gratuito alle pubblicazioni dell’IPI.

Nonostante la progressiva digitalizzazione, il capoverso 2 continua a tenere conto dell’eventuale esigenza degli utenti di ottenere copie cartacee dei dati pubblicati in forma elettronica.

Art. 129 Fascicolo del brevetto

L’articolo 129 si basa sull’articolo 109 OBI. In linea di massima, il fascicolo del brevetto è pubblicato il giorno del rilascio del brevetto. Dato che in rari casi la pubblicazione può non essere immediata, la disposizione è stata adeguata di conseguenza: d’ora in poi, il fascicolo del brevetto sarà pubblicato «senza indugio», vale a dire nei limiti del possibile (ma non per forza) il giorno del rilascio del brevetto.

Il fascicolo del brevetto contiene la descrizione, le rivendicazioni, l’estratto e gli eventuali disegni (cfr. art. 63 cpv. 2 nLBI). Le indicazioni aggiuntive da inserire nel fascicolo del brevetto sono ora disciplinate nella nOBI (cfr. art. 123). Tra queste figurano in particolare il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del titolare del brevetto, il cognome e il nome nonché il domicilio dell’inventore e il titolo dell’invenzione38.

Titolo settimo: Restrizioni al diritto derivanti dal brevetto

Capitolo 1: Privilegio degli agricoltori

Art. 130

L’articolo 130 corrisponde al vigente articolo 110 OBI ed è rimasto invariato nel contenuto.

37 Consultabile su: https://www.swissreg.ch/ (stato: 18.12.2024).

38 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in particolare pag. 46. 53/78