Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 1 lettera f («data di deposito») e il capoverso 1 lettera h («data di rilascio del brevetto») sono rimasti invariati a livello di contenuto, ma la loro collocazione nell’elenco del capoverso 1 è stata adeguata alla nuova struttura.
Le lettere i–n menzionano delle indicazioni relative a determinate fattispecie e sono state quindi raggruppate e integrate con «se del caso» oppure con «se» (lett. m). La lettera i (che riprende l’art. 94 cpv. 1 lett. k) è stata adeguata dal punto di vista linguistico: con l’aggiunta del termine «ditta» è chiarito che anche una società può rivestire il ruolo di mandatario del titolare del brevetto.
La lettera j viene precisata dal punto di vista linguistico; oltre alle immunità derivate da esposizioni, nel registro dei brevetti figurano solo le priorità rivendicate e non altre possibili indicazioni concernenti la priorità.
Secondo la lettera k, se una richiesta di esame completo relativo al contenuto è stata approvata, va iscritta nel registro dei brevetti. Ciò implica anche che la rispettiva tassa sia stata pagata in tempo. In caso di più richieste, solo la prima è accolta, mentre le altre sono respinte; eventuali tasse pagate nel frattempo vengono restituite.
La lettera l concerne la procedura di opposizione dinanzi all’UEB e si basa sul vigente articolo 94 capoverso 1 lettera q OBI. La limitazione alle «procedure di opposizione in corso» è stata stralciata in quanto le informazioni relative a tali procedure possono risultare rilevanti per i terzi anche dopo la loro conclusione. In questo modo è stata pure accresciuta la trasparenza.
Se la domanda risulta dalla divisione di una domanda anteriore (cfr. art. 57 nLBI), allora in base alla lettera m il registro dei brevetti contiene anche il numero di deposito della domanda anteriore. Come finora, le indicazioni relative alle priorità delle domande divise figurano nell’apposito campo del registro, indipendentemente dal fatto di riguardare la domanda divisa o la domanda anteriore.
La lettera n stabilisce ora espressamente che i numeri dei CPC e delle relative domande pubblicate che si riferiscono al brevetto di base figurano nel registro del brevetto di base. Conformemente all’articolo 127k capoverso 1 OBI, le iscrizioni concernenti il certificato vanno eseguite sul foglio di registro del brevetto di base. Tuttavia, già da anni, l’IPI gestisce dei registri separati per brevetti e certificati, con dei link tra i brevetti di base e i certificati basati su questi ultimi per favorirne la reperibilità. Con la modifica in questione, tale prassi viene statuita espressamente.
Le lettere a–d del capoverso 2 corrispondono alle lettere m–p dell’articolo 94 capoverso 1 OBI. Nella lettera c, «domicilio o sede» è sostituito con «indirizzo». Inoltre viene sancita la prassi vigente secondo cui anche la data di pubblicazione di queste modifiche è iscritta nel registro dei brevetti.
A livello di contenuto, i capoversi 3 e 4 corrispondono all’articolo 94 capoversi 2 e 3. Nella versione italiana il termine «dati» è sostituito con «indicazioni».
Art. 124 Iscrizione provvisoria o definitiva nel registro dei brevetti
L’articolo 124 capoverso 1 si basa sul vigente articolo 105 capoverso 1. Con l’aggiunta del termine «in particolare» nella frase introduttiva si specifica chiaramente che l’elenco non è esaustivo. L’elemento presente nella vigente OBI «altre modificazioni» può essere quindi stralciato. Conformemente alle convenzioni linguistiche per i testi giuridici della Confederazione ogni punto dell’enumerazione è oggetto di una lettera.