Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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adeguata. Entrambe le circostanze hanno reso necessaria la modifica dei rimandi nel capoverso 3, che ora rinviano al titolo quarto (anziché al titolo settimo) della LBI nonché alla parte terza titolo primo (anziché al titolo decimo) della nOBI.

Art. 188 Contenuto della domanda e tassa

L’articolo 188 corrisponde all’articolo 127zseptiesOBI, ripreso senza modifiche nel contenuto. Il termine «copia» nel capoverso 1 lettere b e c non va inteso in senso stretto: l’IPI accetta infatti anche altre prove equivalenti.

Il capoverso 2 sottolinea in modo più esplicito rispetto al diritto vigente che per la domanda di rilascio del certificato protettivo complementare per prodotti fitosanitari è dovuta una tassa.

Art. 189 Altre disposizioni applicabili

L’articolo 189 corrisponde all’articolo 127zoctiesOBI e rimane invariato nel contenuto. In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza e all’aggiunta dell’articolo 187 capoverso 2, sono stati adeguati tutti i rimandi.

Parte quarta: Disposizioni finali

Titolo primo: Abrogazione del diritto previgente

Art. 190

L’articolo 190 sancisce l’abrogazione dell’ordinanza del 19 ottobre 197743 relativa ai brevetti d’invenzione, creando così i presupposti per l’entrata in vigore della presente revisione totale dell’OBI.

Titolo secondo: Disposizioni transitorie

Art. 191 Comunicazioni e termini

Siccome le procedure di rilascio del brevetto – come peraltro tutte le procedure pendenti presso l’IPI in materia di brevetti e CPC – andranno avanti anche nel periodo transitorio precedente all’entrata in vigore della nOBI, occorre disciplinare le comunicazioni spedite in questa fase e i termini in corso.

Il capoverso 1 stabilisce che le comunicazioni dell’IPI secondo il vecchio diritto spedite prima dell’entrata in vigore della nOBI nonché le conseguenze giuridiche ivi indicate restano valide anche dopo l’entrata in vigore della nOBI (cfr. a tale proposito anche le disposizioni finali della modifica del 12 agosto 1986, cpv. 3). Poiché le restanti disposizioni transitorie dispongono deroghe puntuali a questa regola generale (p. es. per quanto riguarda il proseguimento della procedura, cfr. art. 198), il capoverso 1 prevede la possibilità di disporre altrimenti.

43 RU 1977 2027; 1986 1448; 1991 2565; 1995 3660, 5164; 1999 1443, 2629; 2002 1122; 2004 5025; 2006 4483; 2007 6085; 2008 1659, 2585, 3595; 2011 2247; 2012 7193; 2013 1305; 2014 2051; 2016 4837; 2018 3551; 2021 589.