Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 69Fedlex · Rapporto esplicativo

Capitolo 5: Fascicolo e registro

Art. 185 Fascicolo

L’articolo 185 si basa sull’articolo 127zquaterOBI. In qualità di titoli di protezione indipendenti sui generis, d’ora in poi i CPC figureranno in un registro a sé stante. Di conseguenza disporranno anche di un proprio fascicolo che, in analogia con l’articolo 117 (finora art. 89 OBI), informa sulla procedura di esame e sulle modificazioni dopo il rilascio (cpv. 1).

Il capoverso 2 stabilisce espressamente cosa non fa parte del fascicolo, vale a dire eventuali scambi di scritti nel quadro della procedura di ricorso (ad eccezione delle sentenze). Questi documenti costituiscono atti giudiziari e sottostanno alle regole di consultazione vigenti per le relative istanze.

Il capoverso 3 del vigente articolo 127zquaterOBI è spostato nell’articolo 186 capoverso 1 lettera a nOBI e quindi non figura nel presente articolo. In analogia con quanto stabilito dall’articolo 117 per i brevetti e dall’articolo 161 per i CPC per medicinali, il capoverso 3 disciplina la conservazione separata di documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d’affari.

Il vigente capoverso 2 diventa il capoverso 4, modificato unicamente sotto il profilo redazionale.

Art. 186 Contenuto del registro e pubblicazioni

L’articolo 186 riunisce le disposizioni vigenti sul contenuto del registro e le indicazioni da pubblicare riguardanti i CPC pediatrici per medicinali (segnatamente gli articoli 127zbis, 127ztere 127zquinquiesOBI). Pertanto stabilisce quali indicazioni devono essere iscritte nel registro dei certificati protettivi complementari. In qualità di titoli di protezione indipendenti sui generis, i CPC figurano in un registro a sé stante.

La struttura, la terminologia e la lingua dell’articolo ricalcano l’articolo 163, ossia la corrispondente norma valida per i CPC per medicinali e la proroga della validità del certificato. Pertanto valgono per analogia le considerazioni espresse in merito all’articolo 163.

In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, sono stati inoltre adeguati i rimandi.

Titolo terzo: Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari

Art. 187 Campo d’applicazione

L’articolo 187 corrisponde all’articolo 127zsexiesOBI e rimane invariato nel contenuto. Il nuovo capoverso 2 stabilisce, come per i certificati protettivi complementari per medicinali e i certificati protettivi complementari pediatrici, che per «prodotti» si intendono i principi attivi o le composizioni di principi attivi. L’attuale capoverso 2 diventa il nuovo capoverso 3.

In seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), la sua struttura e articolazione sono state adeguate alle prescrizioni attuali delle DTL42. Anche la struttura della nOBI è stata

42 Consultabili su: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato: 10.10.2024). 69/78