Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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Il capoverso 2 costituisce il corrispettivo del capoverso 1 per i termini in corso alla data di entrata in vigore della nOBI.

Art. 192 Traduzioni

Capoverso 1: già oggi l’inglese beneficia in parte di uno status particolare nel quadro della procedura di rilascio del brevetto. Per gli atti tecnici presentanti in inglese vale infatti un termine di 16 mesi per la traduzione (anziché 3 mesi come per le altre lingue non ammesse; cfr. art. 50 cpv. 3 e 4 OBI). D’ora in poi, gli atti tecnici in inglese non dovranno più essere tradotti. Il capoverso 1 sancisce pertanto che, in deroga alla regola generale transitoria di cui all’articolo 191 capoverso 2, i termini per la loro traduzione decadono.

Capoverso 2: malgrado questa possibilità, può comunque capitare che i depositanti abbiano presentato gli atti tecnici in inglese per ragioni di tempo, ma poi vogliano passare a una lingua ufficiale svizzera. Il presente avamprogetto accorda tale diritto all’inizio della procedura di rilascio del brevetto (cfr. art. 3 cpv. 4). L’articolo 192 capoverso 2 garantisce che ne possano beneficiare anche le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della nOBI.

Art. 193 Rapporto sullo stato della tecnica e parere su domande di brevetto pen-

denti

In base all’articolo 58b capoverso 3 nLBI, la finestra di sei mesi per presentare le richieste di esame inizia con la pubblicazione del rapporto sullo stato della tecnica o con la relativa indicazione di rinuncia dell’IPI. Per le domande di brevetto pendenti al momento dell’entrata in vigore della nOBI occorrono pertanto diverse disposizioni transitorie.

Il capoverso 1 riguarda la maggior parte delle domande pendenti. Se per una domanda pendente retta dal nuovo diritto finora non sono stati effettuati né accertamenti (ricerca facoltativa sullo stato della tecnica, cfr. art. 59 cpv. 5 lett. a LBI) né una ricerca di tipo internazionale (cfr. art. 59 cpv. 5 lett. b LBI) e non è stato pubblicato un rapporto al riguardo, l’IPI dopo l’entrata in vigore della nOBI elabora e pubblica il rapporto sullo stato della tecnica secondo il nuovo diritto. Per questo rapporto i depositanti sono tenuti a pagare una tassa di ricerca (cfr. art. 196).

Capoverso 2: per le restanti domande di brevetto pendenti, i depositanti hanno già provveduto volontariamente agli accertamenti in questione. In questi casi, il rapporto esistente può essere utilizzato per il successivo esame relativo al contenuto. Non trattandosi di un rapporto ai sensi dell’articolo 58b nLBI, esso non può tuttavia dare inizio alla finestra temporale per le richieste di esame dei depositanti e dei terzi. A volte, per giunta, tale rapporto è talmente datato che la finestra d’esame è già scaduta. Per garantire che anche in questi casi la finestra temporale possa avere regolarmente inizio e i depositanti e i terzi abbiano sufficiente tempo a disposizione per presentare la richiesta di esame, l’IPI pubblica un’indicazione di rinuncia, a partire dalla quale inizia a decorrere il termine per la richiesta di esame.

Capoverso 3: nei casi previsti dai capoversi 1 e 2, l’IPI può rinunciare a elaborare un parere sul rapporto sullo stato della tecnica. In questo modo, si evitano ritardi nella procedura di rilascio del brevetto nella fase transitoria, durante la quale per molte domande sarà necessario redigere un rapporto a posteriori.