Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine
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AG a 3/10; aliquota minima 6,51 % TG X 6,07 % TI secondo aliquota della rendita; 5,79 %
aliquota minima
VD a 1/5 6,77 % VS secondo aliquota della rendita; 8,00 %
aliquota minima e massima
NE a 1/4; aliquota minima 6,49 % GE a 1/5 6,18 % JU X 7,81 % Confed a 1/5 2,30 % erazion
e
1Fonte: AFC, portafogli fiscali 2023
2Fonte: Calcolatore d’imposta AFC per il 2024, FR 2023; onere nella capitale del Cantone; contribuente donna sola di 65 anni.
Misura: le prestazioni previdenziali continueranno a essere privilegiate attraverso l’imposizione posticipata. In tal modo si promuovono i risparmi per la vecchiaia
durante la vita lavorativa. La presente misura fa unicamente riferimento alla decisione a posteriori tra riscossione della rendita e prelievo di capitale. Rispetto all’imposizione delle rendite, la riduzione dell’ammontare d’imposta a un quinto della tariffa ordinaria per le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza – in particolare per le
prestazioni in capitale di importo elevato – rappresenta tuttavia uno sgravio
eccessivo; nel caso di prestazioni in capitale molto elevate, l’onere fiscale dovrebbe avvicinarsi in linea di massima all’aliquota massima delle tariffe fiscali ordinarie di cui all’articolo 36 LIFD pari all’11,5 per cento. L’obiettivo della riforma è quello di ridurre l’agevolazione fiscale dei prelievi di capitale rispetto alla riscossione della rendita,
permettendo di conseguire maggiori entrate in relazione all’imposta federale diretta.
La nuova normativa proposta diverge nell’impostazione dalla proposta del gruppo di esperti. L’imposizione separata delle prestazioni in capitale provenienti dalla
previdenza, come pure quella delle somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute va mantenuta. Il metodo attuale che prevede che, partendo dalle tariffe di cui all’articolo 36 LIFD, l’onere fiscale sulle prestazioni in capitale sia ridotto a un quinto o al massimo al 2,3 per cento, sarà sostituito da una tariffa speciale progressiva. Tale modello viene utilizzato da diversi Cantoni. La nuova tariffa speciale della Confederazione include sette livelli tariffari. Le aliquote fiscali marginali nella fascia iniziale della tariffa e fino a
prestazioni in capitale di importo pari a 100 000 franchi sono aliquote leggere
comprese tra lo 0,1 e l’1,0 per cento. Al di sopra di questa soglia, le aliquote fiscali marginali aumentano inizialmente al 3 per cento; oltre 250 000 franchi al 5 per cento, oltre 1 milione di franchi al 7,5 per cento e oltre 10 milioni di franchi all’11,5 per cento. Con questa impostazione tariffaria i prelievi dal pilastro 3a, tipicamente più bassi,
continuano a essere tassati ad aliquote molto moderate. Questo vale anche per averi più importanti, sempre che possano essere prelevati scaglionati su più anni. Per tale ragione la riforma riguarda soprattutto importanti prelievi di capitale dal secondo pilastro e in misura significativamente inferiore i prelievi di capitale effettuati da
persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e non hanno cassa pensioni, per le quali il pilastro 3a sostituisce la mancanza del secondo pilastro.
La tabella seguente mostra l’onere fiscale relativo a prestazioni in capitale di diverso importo nel diritto vigente, per persone sole soggette a tassazione individuale e coniugi soggetti a tassazione congiunta come pure nello scenario post-riforma. Nello scenario post-riforma è presente solo una tariffa. Questo perché le prestazioni in capitale dei coniugi non vengono più cumulate, annullando di conseguenza l’effetto di progressione dovuto al cumulo dei versamenti (cumulo di fattori). Per tale ragione è possibile rinunciare a una seconda tariffa più lieve per le coppie sposate. 68/98