Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine
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Nel caso dell’imposizione anticipata, dall’imposta sul reddito e dall’imposta sulla sostanza dovute su base annua risulta un onere fiscale cumulativo di 140,29 franchi e, in un approccio secondo il valore attuale riferito all’anno 0, un onere fiscale di 131,39 franchi. Per contro, con l’imposizione posticipata si ottiene dapprima una riduzione fiscale di 300 franchi dovuta al conferimento deducibile e, nell’anno del pagamento, un onere per imposta sul reddito pari a 403,17 franchi. Ne risulta un onere fiscale cumulativo di 103,17 franchi e, in un approccio secondo il valore attuale riferito all’anno 0, un onere fiscale di 56,08 franchi. Dal punto di vista del contribuente l’imposizione posticipata è chiaramente vantaggiosa. Ai fini dell’effetto di
incentivazione non è pertanto necessario un ulteriore incentivo, per esempio
attraverso una forte riduzione dell’imposizione sui prelevi di capitale.
In considerazione delle prestazioni in capitale per l’anno 2021, in relazione all’imposta federale diretta la modifica tariffaria comporta maggiori entrate stimate di circa
200 milioni di franchi. Dedotta la quota cantonale sull’imposta federale diretta del 21,2 per cento, dal 2028 restano nelle casse della Confederazione maggiori entrate pari a circa 160 milioni di franchi. Grazie alla quota cantonale dell’imposta federale diretta si stima che ogni anno confluiscano nei Cantoni maggiori entrate per circa 40 milioni di franchi. Per il resto, considerata l’autonomia tariffaria la misura non ha ripercussioni finanziarie dirette per Cantoni e Comuni.
2.36 Modifica LSu
Situazione attuale: la legge del 5 ottobre 199044 sui sussidi (LSu) prescrive a titolo di legge quadro nell’articolo 7 i principi sui quali si fondano le norme in materia di aiuti finanziari. Le lettere c e d dell’articolo 7 stabiliscono che i beneficiari di aiuti finanziari devono fornire una propria prestazione commisurata alla loro capacità economica. Tali beneficiari devono inoltre far capo agli sforzi autonomi che si possono
ragionevolmente pretendere da loro e alle altre possibilità di finanziamento. Questi principi trovano un’attuazione molto diversa nei vari atti legislativi concernenti i
sussidi. Nel suo rapporto di sintesi sulle precedenti verifiche45 il CDF giunge alla conclusione che le prestazioni proprie che si possono ragionevolmente pretendere dai beneficiari dei sussidi non vengono adeguatamente tenute in considerazione e che prestazioni proprie elevate sono importanti per un adempimento efficiente dei compiti.
Misura: il Consiglio federale vuole che gli aiuti finanziari non superino di regola il 50 per cento dei costi del compito finanziato. Ciò significa che, nei vari settori, sarà in futuro richiesta una prestazione propria maggiore dei beneficiari degli aiuti finanziari. Si possono così evitare effetti di trascinamento (il compito verrebbe svolto anche senza l’aiuto statale). Nell’ambito del riesame periodico di cui all’articolo 5 LSu si verificherà se e in che misura risultano risparmi per la Confederazione. Una riduzione delle aliquote di sussidio in determinati settori consentirebbe anche la promozione di un maggior numero di progetti. In casi eccezionali si possono prevedere aliquote più alte, in particolare se gli aiuti finanziari sono di durata limitata e impostati secondo un approccio digressivo. Le attuali aliquote di sussidio che superano la soglia del 50 per cento saranno corrette, per esempio nell’ambito di futuri riesami. Le eccezioni
dovranno essere ben argomentate.
44 RS 616.1
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