Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 72Fedlex · Rapporto esplicativo

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Legge federale del 16 dicembre 200546 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Articolo 87 [descrizione della misura 2.17]

Capoverso 3: la riduzione della durata degli indennizzi dagli attuali sette anni a un massimo di quattro anni per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi ammessi provvisoriamente richiede una corrispondente modifica dell’articolo 87 capoverso 3.

Capoverso 4: la riduzione della durata degli indennizzi dagli attuali cinque anni a un massimo di quattro anni per apolidi e per apolidi contro cui è stata pronunciata un’espulsione passata in giudicato richiede una corrispondente modifica

dell’articolo 87 capoverso 4.

Articolo 126h Disposizione transitoria relativa alla modifica del … [descrizione della misura 2.17]

Nel quadro di una disposizione transitoria occorre in qualche misura attenuare le conseguenze finanziarie per i Cantoni evitando di ridurre subito a quattro anni la durata dell’indennizzo di cui all’articolo 87 capoversi 3 e 4 nell’anno dell’entrata in vigore, ossia nel 2027, ma riducendola inizialmente a cinque anni.

3.2 Legge del 26 giugno 199847 sull’asilo (LAsi)

Articolo 88 [descrizione della misura 2.17]

Capoverso 2: la riduzione della durata degli indennizzi dagli attuali cinque anni a un massimo di quattro anni per persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora richiede una corrispondente modifica dell’articolo 88

capoverso 2. Per i richiedenti l’asilo la somma forfettaria continua a essere versata per l’intera durata della procedura d’asilo.

Capoverso 3: per persone bisognose di protezione titolari di permesso di dimora non viene più versata alcuna somma forfettaria; questa modifica richiede lo stralcio di questo gruppo di persone dall’articolo 88 capoverso 3. La riduzione della durata degli indennizzi dagli attuali cinque anni a un massimo di quattro anni per rifugiati richiede inoltre una corrispondente modifica.

Capoverso 3bis: in questo capoverso è necessario un adeguamento sulla base della modifica della durata degli indennizzi di cui al capoverso 3. La Confederazione potrà così versare le somme forfettarie per rifugiati reinsediati per un periodo maggiore di quattro anni (fin qui cinque anni). A livello di ordinanza si manterrà l’attuale durata degli indennizzi di sette anni per rifugiati reinsediati.

Articolo 121a Disposizione transitoria relativa alla modifica del … [descrizione della misura 2.17]

Nel quadro di una disposizione transitoria occorre attenuare in qualche misura le conseguenze finanziarie per i Cantoni evitando di ridurre subito a quattro anni la durata dell’indennizzo di cui all’articolo 88 capoversi 2 e 3 nell’anno dell’entrata in vigore, ossia nel 2027, ma lasciandola ancora a cinque anni.

46 RS 142.20

47 RS 142.31