Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/96: Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 · 98 pagine

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Misura: si rinuncia a ulteriori conferimenti al fondo per lo sviluppo regionale. Al contempo viene abrogata la disposizione di legge che prevede il mantenimento del valore del fondo nel lungo termine, sostituendola con un divieto d’indebitamento per il fondo. Grazie alla buona dotazione del fondo e alla sua elevata liquidità possono essere concessi contributi a fondo perso e il programma pluriennale 2024–2031 approvato con il messaggio del 25 gennaio 202340 concernente la promozione della piazza economica negli anni 2024–2027 può essere portato avanti nella forma stabilita. La configurazione della NPR a medio termine sarà affrontata con il prossimo messaggio a partire dal 2028 e definita concretamente con quello a partire dal 2032. La prevista procedura graduale offre ai Cantoni la certezza della pianificazione.

Inoltre, a livello federale occorre rinunciare a sgravi fiscali nell’ambito della politica regionale, dal momento che, negli ultimi anni, la domanda di questo strumento è diminuita fortemente (in media cinque sgravi fiscali all’anno). Gli sgravi fiscali decisi dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) fino all’entrata in vigore della modifica di legge rimangono validi per la durata stabilita. La rinuncia a nuovi sgravi fiscali consente di evitare in futuro perdite di entrate.

Tabella 58: Politica regionale: rinuncia a ulteriori conferimenti al fondo e a sgravi fiscali

In mio. CHF PF 2027 PF 2028 Uscite secondo il messaggio del 21.8.2024 concernente 12,9 26,4 il P 2025

Effetto di sgravio della misura 12,9 26,4 Uscita dopo applicazione della misura 0,0 0,0

Sgravio in % 100100

Credito a preventivo:

SECO/A231.0208 Nuova politica regionale

2.34 Riduzione della perequazione dell’aggravio sociodemografico

Situazione attuale: in seguito alla riforma 2020, la perequazione dell’aggravio sociodemografico (PAS) è stata aumentata di 140 milioni di franchi all’anno. Al contempo sono state decise misure temporanee di attenuazione (2021–2025) a favore dei Cantoni finanziariamente deboli. Queste due misure finanziate dalla Confederazione erano dovute al fatto che, secondo le stime di allora, la riforma 2020 avrebbe dovuto sgravare la Confederazione di circa 280 milioni di franchi all’anno («mezzi finanziari federali sbloccati») e che questi mezzi dovevano restare nel sistema della perequazione finanziaria.

Misura: nel rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni è emerso che la supposizione secondo cui la riforma 2020 avrebbe permanentemente sgravato la Confederazione di circa 280 milioni di franchi all’anno era sbagliata. Solo nei primi anni della riforma il contributo federale alla perequazione delle risorse è risultato notevolmente inferiore rispetto al sistema precedente. Con la riforma 2020 è stata introdotta la dotazione minima garantita dell’86,5 per cento. Ciò significa che l’ammontare della perequazione delle risorse è determinato tra l’altro anche dall’evoluzione delle disparità, ossia dalle differenze presenti nella forza finanziaria dei Cantoni. Dal momento che queste disparità sono cresciute notevolmente negli ultimi anni, il volume della perequazione delle risorse è fortemente aumentato, tanto che oggi non si può più parlare di «mezzi finanziari federali sbloccati», bensì di un onere supplementare per la Confederazione dovuto alla riforma 2020. L’aumento della dotazione della PAS non è più giustificato, come

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