Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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Rapporto esplicativo concernente ...

6 Aspetti giuridici

6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Si rimanda alle spiegazioni nel messaggio del 22 maggio 202459 (cap. 7.2).

6.2 Forma dell’atto

Il disegno attua le norme di delega previste nella LTPG e la modifica della LRD, nonché concretizza alcune disposizioni di tali leggi. L’atto viene emanato in forma di ordinanza del Consiglio federale.

6.3 Subdelega di competenze legislative

Si prevede che il DFGP definirà in un’ordinanza tecnica le specifiche delle diverse interfacce di altri sistemi (in particolare degli uffici del registro di commercio, degli intermediari finanziari e delle autorità autorizzate all’accesso) collegati al registro per la trasparenza.

6.4 Protezione dei dati

Conformemente alle direttive del Consiglio federale del 28 giugno 2023 per l’esame preliminare dei rischi e la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (VIPD) in caso di trattamento di dati personali da parte dell’Amministrazione federale, il DFGP (UFG) ha eseguito l’esame preliminare dei rischi nel quadro dell’analisi del bisogno di protezione del progetto in ambito di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. È emerso che non sussiste un maggiore fabbisogno di protezione per il registro, mentre ciò è il caso per le attività dell’autorità di controllo. Indipendentemente da tale analisi, si prevede di utilizzare il registro in modo tale da garantire una maggiore protezione. Poiché il trattamento dei dati è stato effettuato usando il metodo agile nel quadro di un progetto HERMES, l’analisi d’impatto sulla protezione dei dati personali è stata realizzata conformemente alle direttive nel quadro della fase di attuazione del registro. In particolare, sono state definite misure tecniche e organizzative per la protezione dei diritti fondamentali in modo tale per cui una violazione degli stessi può essere considerata molto improbabile.

In considerazione di un possibile utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) nello strumento di analisi dell’autorità di controllo, nella valutazione d’impatto sulla protezione dei dati sono stati inseriti e trattati ulteriori rischi. Per esempio, si è previsto che per garantire la tracciabilità di valutazioni automatizzate, i processi applicati, i dati iniziali e i risultati devono essere documentati in maniera verificabile. Pertanto si deve garantire anche un successivo controllo e la tracciabilità delle valutazioni. Nella valutazione d’impatto sulla protezione dei dati sono descritte la gestione del riconoscimento errato di caratteristiche da parte dell’IA e le misure corrispondenti per contrastarlo. Se viene utilizzata l’IA, i dati vengono elaborati in un centro di calcolo dell’Amministrazione federale.

Nell’eventualità in cui l’autorità di controllo dovesse incaricare terzi di una parte delle proprie attività, nella valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è stato inserito un capitolo sul trattamento di dati personali da parte di un responsabile.

59 FF 2024 1607