Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine
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Rapporto esplicativo concernente ...
finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Fin dal 2003, tali raccomandazioni prevedono che gli obblighi di diligenza non si applichino soltanto agli istituti finanziari, ma anche a determinate imprese e professioni non finanziarie, in particolare nel settore della consulenza legale e contabile. La Raccomandazione 22 del GAFI disciplina pertanto gli obblighi di diligenza applicabili alle imprese e alle professioni non finanziarie designate. Prevede che gli avvocati, i notai, gli altri liberi professionisti legali e i contabili debbano essere assoggettati a tali obblighi nel caso in cui svolgano determinate attività (lett. d), al pari dei fornitori di servizi ai trust e alle società che offrono determinati servizi (lett. e), in particolare i servizi di domiciliazione o i servizi connessi alla costituzione di persone giuridiche. Secondo la Raccomandazione 23 del GAFI queste stesse imprese e professioni devono adottare anche altre misure (cfr. Raccomandazioni 18-21) e, in particolare, comunicare le operazioni sospette in determinate circostanze. Infine, la Raccomandazione 28 del GAFI prevede che tali imprese e professioni siano soggette a misure di regolamentazione e controllo: i Paesi devono attuare dispositivi di vigilanza efficaci per garantire il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Una panoramica del diritto comparato è presentata nel messaggio concernente la legge sulla trasparenza delle persone giuridiche10. In particolare, tutti gli Stati dell’Unione europea, nonché il Canada, Hong Kong, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, il Regno Unito o Singapore dispongono di un regime che impone obblighi di diligenza alle professioni legali e contabili, ivi inclusi gli avvocati e i notai per la loro attività di consulenza. Dall’adozione del messaggio, altri due Stati, l’Australia e la Cina, hanno adottato una nuova normativa per attuare le raccomandazioni del GAFI in materia di professioni non finanziarie. La portata dell’assoggettamento può variare da un Paese all’altro, ma lo standard del GAFI serve da livello minimo per tutti questi Paesi. Gli Stati Uniti fanno eccezione e non hanno requisiti normativi per le professioni non finanziarie nel senso delle raccomandazioni del GAFI, in particolare le professioni legali o contabili.
3 Attuazione
3.1 Verifica dei requisiti formali
In linea di principio, gli annunci al registro devono avvenire in forma elettronica mediante la piattaforma elettronica EasyGov. Per la procedura elettronica è richiesta un’autenticazione mediante questa piattaforma.
A determinate condizioni, gli enti giuridici possono effettuare annunci anche tramite il registro di commercio. L’annuncio presso il registro di commercio può essere anch’esso presentato in forma elettronica a norma della ORC e, precisamente, attraverso la comunicazione per via elettronica (art. 12b seg. ORC) oppure in forma cartacea. Per semplificare la registrazione dei dati richiesti, l’autorità che tiene il registro mette a disposizione un supporto di registrazione elettronica sotto forma di applicazione web. Questa applicazione web consente all’ente giuridico che effettua l’annuncio di registrare le sue informazioni in modo semplice, come per la piattaforma elettronica EasyGov. Dopo la registrazione è possibile generare un PDF con i dati, che deve essere firmato e presentato all’ufficio del registro di commercio competente. Questo trasmette quindi l’annuncio al registro per la trasparenza, senza però verificarne l’esattezza e la completezza (art. 11 cpv. 3 LTPG).
La comunicazione tra l’autorità che tiene il registro e l’ente giuridico soggetto all'obbligo di informazione deve avvenire, in linea di principio, per via elettronica. Pertanto, l’autorità che tiene il registro comunicherà con l’ente giuridico interessato di norma attraverso la piattaforma elettronica EasyGov. A questo scopo, l’ente giuridico deve essere registrato o deve registrarsi su EasyGov. Tuttavia, al momento dell’annuncio, l’ente giuridico può anche indicare che preferisce ricevere comunicazioni in forma cartacea.
10 FF 2024 1607