Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 71 pagine

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Tutte le persone giuridiche, comprese le fondazioni e le associazioni, rientrano nel campo d’applicazione e devono iscriversi nel registro centrale dello Stato in cui hanno sede; questo obbligo si applica anche a costrutti giuridici e trust.

Gli art. da 51 a 61 del regolamento (UE) n. 2024/1624 stabiliscono chi è l’avente economicamente diritto di una società, di una persona giuridica diversa o di un costrutto giuridico come un trust. Le definizioni ivi contenute non coincidono perfettamente con quelle della LTPG o dell’OTPG, nelle quali sono recepite le attuali disposizioni della legislazione in materia di riciclaggio di denaro. Nel diritto dell’UE l’obbligo di identificare le persone è formulato in modo più ampio, in particolare per effetto delle seguenti disposizioni:

- per determinate categorie di società esposte a rischi più elevati, gli Stati membri possono applicare un valore soglia inferiore al 25 per cento (fino al 15 %) (art. 52 par. 2);

- le partecipazioni indirette vengono calcolate moltiplicando le partecipazioni detenute lungo la catena di controllo (art. 52 par. 1);

- per i soggetti giuridici affini ai trust espressi, comprese le fondazioni, vengono identificati i fondatori, i membri dell’organo di amministrazione e i beneficiari (art. 57). L’art. 62 elenca le informazioni che le persone giuridiche devono ottenere sulla titolarità effettiva. Tra queste figurano, in particolare, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza, la cittadinanza e il numero del documento d’identità di ciascun titolare effettivo. Il soggetto giuridico deve ottenere anche informazioni riguardanti l’assetto proprietario e di controllo, tra cui i nomi e i codici identificativi dei singoli soggetti giuridici o istituti giuridici che fanno parte di tale assetto, nonché una descrizione dei rapporti tra di essi, compresa la partecipazione detenuta a ciascun livello.

L’art. 63 prescrive l’obbligo per i soggetti giuridici di ottenere e mantenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva e di trasmetterle al registro centrale senza indebito ritardo. L’art. 64 prevede il medesimo obbligo anche per i trustee.

A norma dell’art. 67, devono adempiere a questi obblighi e iscriversi nel registro corrispondente non solo i soggetti giuridici costituiti in uno Stato membro dell’UE, ma anche quelli che appartengono a determinate categorie o a determinati soggetti giuridici e istituti giuridici esteri. Ciò vale in particolare per enti giuridici costituiti fuori dall’UE che avviano un rapporto d’affari con un soggetto giuridico obbligato ai sensi del regolamento (UE)

n. 2024/1624, che acquisiscono immobili o beni di valore considerevole oppure che sono aggiudicatari di un appalto pubblico.

L’art. 10 e seguenti della direttiva 2024/1640 disciplina i diversi registri introdotti secondo il diritto dell’UE, in particolare il registro centrale dei titolari effettivi. Ogni Stato membro deve tenere tale registro. Per l’accesso alle informazioni del registro si applicano le disposizioni degli art. da 11 a 15. Tutte le persone fisiche e giuridiche che dimostrano di avere un interesse legittimo hanno accesso a determinate informazioni quali il nome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e le cittadinanze del titolare effettivo. Tra queste figurano, in particolare, persone che agiscono a fini giornalistici od organizzazioni della società civile nonché imprese cui si applicano gli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Paesi terzi.

2.2 Ordinanza sul riciclaggio di denaro

Le raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) sono gli standard internazionali di riferimento in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il