Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
(CO), si sancisce una nozione uniforme di controllo. Gli articoli 2 e 3 AP-OTPG devono essere modificati per ottemperare agli elevati requisiti posti alla certezza del diritto (specialmente in un ambito passibile di pena).
AMAS e COPTIS sottolineano che l’OTPG non tiene conto adeguatamente delle specificità strutturali degli investimenti collettivi di capitale e dei loro istituti (in particolare direzioni dei fondi) in determinati ambiti normativi. A tale proposito va considerato che gli investimenti collettivi di capitale non possono essere trattati alla stregua di normali persone giuridiche e che gli investitori non dovrebbero valere come soci o azionisti tradizionali. Tale differenziazione sarebbe stata attuata adeguatamente a livello di legge nell’ambito di determinati approcci normativi (p. es. nelle disposizioni speciali relative alle società di investimento a capitale
variabile (SICAV); art. 5 LTPG), tuttavia dovrebbe essere coerentemente recepita a livello
di ordinanza. Di conseguenza si giustificano in determinate configurazioni particolari eccezioni, precisazioni o limitazioni in relazione agli investimenti collettivi di capitale.
Swiss Startup esige che si precisino le espressioni «controllo esercitato in altro modo» e «controllo d’intesa» (art. 3 e 5 OTPG), da definire in senso più stretto al fine di evitare incertezza giuridica per le start-up. Inoltre, l’ordinanza dovrebbe essere strutturata con un approccio basato sui rischi, per sgravare le start-up a basso rischio da obblighi sproporzionati.
Art. 2 OTPG (Controllo tramite partecipazione) Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, HIVBE, VbN, ANG criticano che le
definizioni di avente economicamente diritto contenute nell’OTPG (art. 2 e 3), nella LRD (art. 2a cpv. 3) e nell’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) non sarebbero identici. Un’armonizzazione o una chiara delimitazione di queste definizioni accrescerebbe la chiarezza giuridica ed eviterebbe incongruenze nel quadro normativo. Inoltre, la definizione di «ente giuridico» andrebbe utilizzata in modo uniforme e la normativa andrebbe applicata espressamente per analoga anche agli enti giuridici e alle unità organizzative esteri. Rapporti di controllo al di fuori delle strutture di partecipazione sono da classificare in altro modo, sicché le incongruenze normative esistenti possono essere attenuate adeguatamente.
Anche ASA, SATC, STEP e Eurospider rinviano alle definizioni divergenti di avente economicamente diritto nei diversi atti normativi (art. 2 e 3 AP-OTPG, art. 2a cpv. 3 LRD, ORD- FINMA). Armonizzare la definizione sarebbe opportuno nell’interesse dei destinatari della regolamentazione, dell’applicazione del diritto e dunque della certezza giuridica.
ASB, Bär & Karrer, Homburger e VISCHER sollevano la questione se la soglia per il controllo indiretto non dovrebbe essere coerentemente fissata a «più del 50 per cento» e non già ad «almeno il 50 per cento». Secondo la prassi vigente, nel quadro della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) come pure nel diritto europeo, si presume il controllo indiretto a partire da «più del 50 per cento». La scelta della soglia di «almeno il 50 per cento» farebbe sì che le partecipazioni pari esattamente al 50 per cento darebbero luogo al controllo, aspetto che finora nella prassi non si era necessariamente verificato. Ciò
porterebbe sistematicamente a risultati diversi per partecipazioni di identica
configurazione. Su questa base sarebbe d’aiuto chiarire se si debba derogare consapevolmente agli standard in materia di riciclaggio di denaro oppure se è previsto un allineamento alla concezione di controllo indiretto finora vigente, dunque «più del 50 per cento».
ABPS ritiene la definizione di una partecipazione indiretta di cui al capoverso 3 non adeguata, con rinvio agli esempi riportati alle pagine 61 e 67 del rapporto esplicativo. Non seguirebbe nemmeno la stessa logica della LRD e della CDB, le quali adottano un approccio