Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)

Art. 5 OTPG (Operazioni effettuate d’intesa)

Bär & Karrer e Homburger suggeriscono di creare maggiore certezza giuridica e di chiarire

che l’esistenza di un patto parasociale o di un accordo riguardante le partecipazioni della

dirigenza di per sé non rappresenterebbe ancora alcuna intesa. Piuttosto, l’esistenza di un tale patto dovrebbe portare a un’intesa rilevante soltanto per quelle persone che attraverso di essa richiedono un controllo congiunto della società ai sensi del diritto sui cartelli. Alla luce del fatto che il concetto di operazioni effettuate d’intesa è già consolidato nel diritto in materia di mercati finanziari, la disposizione dovrebbe essere armonizzata a livello redazionale con la legislazione sull’infrastruttura finanziaria (cfr. art. 12 cpv. 1 dell’ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria). Inoltre occorrerebbe chiarire, con una normativa di «porto sicuro» per i piccoli azionisti, che le persone che né direttamente né indirettamente detengono il 5 per cento o più del capitale o dei diritti di voto di una società non sono considerate aventi economicamente diritto nel caso sussista un patto parasociale.

Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, HIVBE, VbN e ANG desiderano sostituire

anche qui il concetto di «società» con quello di ente giuridico ed estendere espressamente il campo d’applicazione agli enti giuridici e alle unità organizzative secondo il diritto estero. La fattispecie materiale delle operazioni effettuate d’intesa andrebbe mantenuta invariata e ulteriormente orientata alla formulazione consolidata utilizzata nel diritto del mercato dei capitali di esercizio del controllo congiunto.

Altre richieste inerenti alla sezione 2

ZH, ASB, SATC, STEP, ABG e Lenz & Staehelin richiamano l’attenzione su quelle configurazioni in cui un’impresa soggetta alla LTPG è controllata da un’impresa non assoggettata o esclusa. A tale proposito né la legge né l’ordinanza contengono un disciplinamento. Dal punto di vista pratico sarebbe opportuno che l’OTPG chiarisse che in tali configurazioni non vi sarebbe alcun ricorso a persone fisiche e che, invece, l’ente giuridico verrebbe iscritto come avente economicamente diritto.

Inoltre, l’OTPG dovrebbe chiarire come devono comportarsi le imprese con associazioni e

fondazioni con sede all’estero all’interno di una catena di controllo. Poiché questi enti

giuridici non rientrano in Svizzera nel campo d’applicazione della LTPG, non è chiaro se, e in tal caso quali, persone fisiche debbano essere annunciate come aventi economicamente diritto. Lenz & Staehelin propone che, per le fondazioni e le associazioni che controllano indirettamente un ente giuridico, gli aventi economicamente diritto vengano identificati conformemente alle norme generali dell’articolo 4 LTPG. Per i trust, sulla base dell’articolo 6 LTPG, sarebbe necessaria una regolamentazione più differenziata e proporzionata che tenga conto della tipologia di trust e dello stato dei beneficiari.

VISCHER sarebbe favorevole al fatto di precisare il concetto di controllo in altro modo, per quanto possibile, al fine di semplificare l’applicazione nella prassi. La definizione proposta andrebbe ben oltre quanto effettivamente porti al controllo di una società e quanto venga inteso per controllo nell’ambito della CDB 20. Esempi dei problemi che la proposta potrebbe generare nella pratica sono riportati a pagina 14 del rapporto esplicativo. La percezione delle persone coinvolte potrebbe essere molto eterogenea.

CP propone un abbassamento della soglia per la partecipazione dominante dal 25 al

15 per cento. In compenso, le formalità e le verifiche che l’intermediario finanziario deve

eseguire verrebbero notevolmente semplificate, se questi riceve dal suo cliente una dichiarazione che lo obbliga a indicare gli aventi economicamente diritto di partecipazioni