Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
matematico ed economico. Ciò porterebbe a divergenze nelle dichiarazioni degli intermediari finanziari.
SwissHoldings contesta il fatto che il concetto di controllo sarebbe già definito all’articolo 4 LTPG e che il mandato di regolamentazione del Consiglio federale dovrebbe limitarsi alla precisazione del controllo indiretto come pure del controllo esercitato in altro modo (norma di delega di cui all’art. 6 LTPG). Le precisazioni al capoverso 1 sarebbero pertanto superflue, poiché per esse non vi sarebbe alcuna norma di delega. La precisazione relativa la controllo esercitato in altro modo dovrebbe essere allineata al diritto attualmente vigente, per evitare nozioni normative contraddittorie e contrastare l’incertezza giuridica.
ASG chiede lo stralcio del capoverso 3, poiché la disposizione non avrebbe una logica comprensibile e farebbe sì che qualsiasi partecipazione, anche minima, nella catena delle partecipazioni porti a un’autorizzazione economica.
UniL-CEDIDAC rileva che il concetto di capitale non sarebbe adeguato per le società cooperative, poiché esse non disporrebbero necessariamente di un capitale e i diritti di voto non potrebbero essere definiti in modo assoluto per via del principio della porta aperta. Nella pratica potrebbe verificarsi che un socio detenga più del 25 per cento dei diritti di voto, tuttavia sarebbero possibili accordi tra i soci, che comporterebbero un obbligo di annuncio. La normativa proposta potrebbe comportare difficoltà applicative per i soci aspetto che, in considerazione del regime sanzionatorio, dovrebbe essere preso in conto nella valutazione della questione se una possibile violazione degli obblighi di legge sia stata commessa intenzionalmente o meno.
Art. 3 OTPG (Controllo esercitato in altro modo) ZH, ASB, usam, ABPS, SATC, STEP, SPA, Bär & Karrer e Homburger rilevano che le
considerazioni riportate nel rapporto esplicativo, secondo cui l’identificazione dell’avente
economicamente diritto sarebbe da chiarire considerando in parallelo i rapporti di
partecipazione come pure un controllo in altro modo, divergerebbe dall’odierna prassi degli intermediari finanziari. Secondo l’articolo 2a capoverso 3 LRD e la CDB 20 il controllo viene verificato tramite una persona giuridica attiva sul piano operativo, nel quadro di un meccanismo a cascata su tre livelli. Una verifica in altro modo avverrebbe nel momento in cui al primo livello non fosse possibile determinare una persona fisica con una partecipazione in termini di voti o di capitale pari almeno al 25 per cento. L’articolo 4 LTPG corrisponde all’articolo 2a capoverso 3 LRD, suggerendo una verifica alternativa e non in parallelo. Anche il messaggio concernente la LTPG non contiene un rimando a un’interpretazione divergente dall’approccio a cascata. Il rapporto esplicativo giustifica tale interpretazione divergente con il fatto che la società in questione – diversamente da un intermediario finanziario – dovrebbe essere in ogni momento in grado di stabilire chi esercita effettivamente il controllo. Tale pensiero è oggettivamente comprensibile, tuttavia le configurazioni del controllo esercitato in altro modo descritte all’articolo 3 per le persone giuridiche soggette alla LTPG non saranno praticamente possibili in concreto, per esempio nelle aziende familiari. Un obbligo di chiarimento in contemporanea avrebbe anche ripercussioni sugli aventi economicamente diritto iscritti nel registro e dovrebbe portare a differenze tra i dati sull’avente economicamente diritto documentati presso gli intermediari finanziari e le iscrizioni nel registro. Se un tale obbligo dovesse essere previsto di fatto, occorrerebbe garantire una gestione oggettiva di tali divergenze.
SwissHoldings, Bär & Karrer e Homburger rimandano all’articolo 963 capoverso 2 CO, che
già stabilirebbe una nozione di controllo indiretto o di controllo esercitato in altro modo. Pertanto