Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
sarebbe svantaggioso voler introdurre una nuova definizione, e dunque inserire nell’OTPG un’altra formulazione di controllo esercitato in altro modo rispetto a quanto previsto in generale nel CO. Il concetto di «controllo esercitato in altro modo» ai sensi della LTPG sarebbe quindi da orientare in base alla nozione di controllo consolidata dell’articolo 963 capoverso 2 CO e si propone di introdurre al capoverso 1 un rimando corrispondente. In questo modo i capoversi 1 lettere a‒c e 2 lettere a‒e potrebbero essere eliminati interamente o in parte.
SwissHoldings critica inoltre il fatto che il capoverso 1 lettera c sarebbe incoerente: una decisione che comporti la distribuzione di utili di una società non sarebbe indice di controllo, poiché la distribuzione dei dividendi è deciso dall’assemblea generale (art. 698 CO). Dal diritto di richiedere la convocazione di un’assemblea generale (art. 699 CO) non sarebbe possibile derivare alcun controllo in considerazione dei requisiti di legge (5 o 10 % del capitale azionario o dei diritti di voto). La lettera c non sarebbe pertanto calzante e andrebbe stralciata o modificata. Inoltre, la definizione del controllo e del controllo esercitato da una società quotata in borsa sulla sua filiale, riportata nell’OTPG, porterebbe a una contraddizione insanabile con la legge. Non sarebbe spiegabile e risolvibile il perché, per le società quotate in borsa, le loro filiali dovrebbero essere escluse dal campo d’applicazione della LTPG soltanto a partire da una partecipazione del 75 per cento, mentre la società quotata in borsa, tuttavia, controlla la sua filiale già in precedenza – come definito nel CO e altrettanto proposto nell’avamprogetto dell’OTPG. Il concetto di «controllo» nel contesto della legge dovrebbe essere definito e interpretato allo stesso modo per ogni situazione.
ASB ritiene inoltre importante chiarire che una persona che dispone di una procura per i conti di una società o che può conferire ordini bancari non debba valere automaticamente come avente economicamente diritto, tuttavia una tale circostanza potrebbe essere valutata come indizio di una possibile forma di controllo effettivo. Dal punto di vista degli intermediari finanziari, tali indizi non devono portare a un obbligo generale di effettuare chiarimenti supplementari rispetto al controllo esercitato in altro modo per qualsiasi procura a favore di terzi.
Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, HIVBE, VbN e ANG desiderano sostituire
il concetto di «società» coerentemente con quello di ente giuridico e applicare la normativa anche agli enti giuridici e alle unità organizzative secondo il diritto estero. Il concetto di controllo deve fondarsi sull’esercizio effettivo di un’influenza significativa e rendere evidente che tali possibilità di influenza derivano di norma da accordi, regolamenti statutari o rapporti di rappresentanza previsti dalla legge; la normativa relativa ai diritti di veto sarebbe da mantenere nonostante le peculiarità di diritto societario, per poter contemplare in modo oggettivo anche strutture estere.
VISCHER osserva che un patto parasociale dovrebbe portare a identificare una persona fisica come avente economicamente diritto, soltanto se attraverso tale patto parasociale essa acquisisce il controllo, e non già nel caso in cui si coordini sull’esercizio dei diritti di voto. Il fatto di doversi coordinare denoterebbe una mancanza di controllo. Se non fosse possibile inserire una precisazione, sarebbe opportuno rinunciare a tale definizione.
VPAG riterrebbe ragionevole utilizzare al capoverso 2 lettera b il concetto di «mutuo» (cfr. art. 312 segg. CO) anziché quello di «strumenti di debito, come obbligazioni convertibili o prestiti partecipativi».
UniL-CEDIDAC critica il fatto che il capoverso 2 non sia sufficientemente concreto da consentire ai destinatari dell’obbligo di annuncio di constatare in modo univoco se sottostanno