Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
superiori al 15 per cento. In tal modo gli obblighi di diligenza e di annuncio sarebbero applicabili soltanto in assenza di tale dichiarazione, la quale obbliga legalmente il cliente in questione nei confronti delle autorità competenti. Ciò si tradurrebbe probabilmente in un considerevole alleggerimento degli obblighi degli intermediari finanziari.
Sezione 3: Obblighi della società
Art. 6 OTPG (Informazioni sulla natura e sull’estensione del controllo)
OW e ZH ritengono opportuno che, analogamente all’articolo 120 della legge sull’infrastruttura finanziaria, si debba indicare se la partecipazione all’impresa supera, raggiunge o scende al di sotto del 25, 33⅓, 50, 66⅔ o 75 per cento dei diritti di voto.
VD critica che si dovrebbe distinguere chiaramente tra la nozione di controllo tramite una partecipazione al capitale (anche indiretta) e di controllo esercitato in altro modo, poiché i due concetti verrebbero confusi. In particolare, l’accento andrebbe posto sul collegamento tra i concetti di «controllo indiretto tramite partecipazione al capitale» e «controllo esercitato in altro modo», poggiando sulla prassi vigente nel quadro della LRD o/e dell’ORD.
ZH, ASB, ABPS, Bär & Karrer e Homburger sostengono che gli intermediari finanziari non dovrebbero essere obbligati a rilevare e rappresentare le fasce di partecipazione previste al capoverso 2. Un obbligo di consultare e aggiornare costantemente tali soglie così come la comunicazione di eventuali scostamenti non sarebbe né praticabile né previsto. Si suggerisce pertanto di strutturare le condizioni quadro di cui all’OTPG in modo tale che per gli intermediari
finanziari non insorgano obblighi superiori agli attuali obblighi di diligenza previsti dal diritto in materia di riciclaggio di denaro.
ASG chiede lo stralcio del capoverso 3.
Art. 7 OTPG (Informazioni sulla catena di controllo)
OW, TI, ZH ed Eurospider chiederebbero ai fini della trasparenza auspicata della struttura economica che già a partire da un soggetto interposto – e non soltanto da due – l’informazione sulla catena di controllo debba essere resa nota.
PS, Public Eye e Transparency accolgono sostanzialmente con favore l’introduzione di obblighi supplementari per la raccolta di informazioni sulla catena di controllo, in particolare nei casi a rischio elevato. Tale obbligo sarebbe efficace, tuttavia solo in presenza di determinate condizioni elencate in modo esaustivo. Si correrebbe dunque il rischio che strutture di controllo complesse, ma strutturate in modo diverso sul piano giuridico, non vengano contemplate, pur comportando rischi analoghi sotto il profilo della lotta contro il riciclaggio di denaro. Per
esempio, non sarebbe chiaro il perché la catena di controllo debba essere considerata
solo a partire da due soggetti interposti e non già da uno solo. L’ordinanza dovrebbe quindi chiarire che la catena di controllo dovrebbe essere resa nota tutte le volte in cui è necessario per identificare l’avente economicamente diritto, e non solo nei casi espressamente menzionati.
GCO propone che, come documento giustificativo, si trasmetta uno schema preciso, datato
e firmato che illustri tutte le relazioni di partecipazione o di influenza che motivino un controllo effettivo. Solo così si garantirebbe una documentazione completa e affidabile della catena di controllo, specialmente in presenza di rischio elevato o di strutture di proprietà complesse.
ASB e Lenz & Staehelin rilevano che le catene di controllo nel quadro della verifica ai sensi del diritto in materia di riciclaggio di denaro vengono documentate con un approccio basato sui rischi, tuttavia nel modulo rilevante vengono indicati regolarmente i soli aventi