Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)

economicamente diritto finali. I livelli intermedi dettagliati, non essendo richiesti dal diritto in materia di riciclaggio di denaro, di norma non verrebbero registrati in forma strutturata e spesso emergono solo dai documenti sottostanti. Non sarebbe possibile adempiere un obbligo di preparare e mantenere aggiornati tutti i livelli intermedi della catena di controllo per il registro. Ciò dovrebbe valere in particolare se gli intermediari finanziari fossero tenuti a

verificare tutte le identità intermedie e a procedere alle relative segnalazioni di differenze

in caso di divergenze. ASB propone pertanto di non obbligare gli intermediari finanziari a verificare e segnalare differenze in relazione a tali società interposte. Tali segnalazioni devono riguardare soltanto gli aventi economicamente diritto. Lenz & Staehelin propone un approccio basato sui rischi, secondo cui spetta agli enti giuridici annunciare l’estensione della catena di controllo, richiedendo la catena completa solo per strutture ad alto rischio.

SATC e STEP rilevano che l’OTPG qui andrebbe oltre la base legale: l’articolo 9 LTPG richiede solo l’annuncio «della natura e dell’estensione del controllo», ma non una documentazione dettagliata dell’intera catena di controllo con ditta, IDI, sede e ruolo di ciascuna società intermedia. Occorrerebbe verificare se si debba introdurre una regolamentazione di porto sicuro per le strutture già pienamente documentate nell’ambito degli obblighi di diligenza sanciti dalla LRD, per le quali sarebbe sufficiente un rimando a tale documentazione. Si dovrebbe valutare l’adeguatezza della soglia di due livelli intermedi, eventualmente elevandola a tre, e introdurre obblighi di documentazione semplificati per strutture standard (p. es. holding semplici). La documentazione già disponibile presso l’OAD competente, l’organismo di vigilanza (OV) o la FINMA dovrebbe inoltre essere ritenuta sufficiente.

CP osserva che, nel caso delle catene di controllo transfrontaliere riguardanti Paesi che non rispettano il quadro giuridico fissato dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI), la raccolta di informazioni sugli aventi economicamente diritto e sulle persone fisiche, sulle persone giuridiche, sulle società di persone o sui trust partecipanti alla catena di controllo risulterebbe estremamente complessa e dispendiosa in termini di tempo. Si propone pertanto, come per l’articolo 3 capoverso 2, di esigere una dichiarazione giuridicamente vincolante del cliente dell’intermediario finanziario, nella quale questi indica l’identità dell’avente economicamente diritto di tutti i livelli della catena. Tale dichiarazione viene firmata dagli organi (o dai fiduciari, se del caso) delle persone giuridiche coinvolte e comporta una responsabilità legale per i firmatari. La perdita di alcuni pochi clienti che non sono disposti a ottemperare a tale normativa verrebbe compensata dalla maggiore trasparenza e credibilità da parte della piazza finanziaria svizzera. Il trasferimento dell’onere della prova ai clienti dovrebbe ridurre notevolmente anche la complessità amministrativa e i costi per gli intermediari finanziari.

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Homburger criticano che l’articolo 7 andrebbe oltre le disposizioni legali degli articoli 6 e 7 LTPG. Le informazioni richieste sull’intera catena di controllo eccedono la portata prevista dalla legge e graverebbero notevolmente sulle imprese. Inoltre, andrebbe chiarito che gli intermediari finanziari non sono tenuti a verificare o segnalare differenze relative a società interposte. Tali disposizioni dovrebbero essere eliminate.

GCO ritiene opportuno integrare il capoverso 1 lettera c con un riferimento alla legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone

politicamente esposte all’estero.

ASB propone che le autorità competenti effettuino un confronto con il registro per la trasparenza prima della pubblicazione di liste di sanzioni. In caso di corrispondenza, le società