Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)

Bär & Karrer rileva che la formulazione «Comune di domicilio» di cui al capoverso 1 lettera b si discosta, senza ragione apparente, da altri punti in cui si richiedono luogo e numero postale di avviamento del domicilio.

Art. 13 OTPG (Procedura di annuncio tramite la piattaforma elettronica)

SG, SO e TG osservano che un annuncio tramite EasyGov sarebbe possibile soltanto se l’ente giuridico in precedenza avesse effettuato la registrazione mediante il servizio di

autenticazione AGOV delle autorità svizzere. Al contrario, gli annunci tramite l’ufficio del registro di commercio possono essere effettuati non solo per via elettronica, ma anche in formato cartaceo e quindi senza una precedente registrazione. È pertanto prevedibile che molti enti giuridici scelgano la via che oppone la minor resistenza e – nonostante la

competenza sussidiaria degli uffici del registro di commercio – trasmetteranno la maggior parte degli annunci a questi ultimi, generando un maggiore onere corrispondente.

Art. 14 OTPG (Procedura di annuncio tramite l’ufficio del registro di commercio) Cpv. 1 lett. a (trasmissione tramite un documento separato)

AG, AR, AI, BS, BE, FR, GL, GR, LU, NW, SG, SH, SZ, TG, ZG, ZH e l’UDC rilevano la

problematica secondo cui i dati relativi agli aventi economicamente diritto non possono comparire nella notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio, altrimenti la trasmissione verrebbe respinta. Tuttavia, sarebbe considerata un’inadempienza dei collaboratori dell’ufficio del registro di commercio se venisse respinta una pratica iscrivibile nel registro di commercio solo perché nella notificazione sono riportate informazioni relative al registro per la trasparenza. Pertanto l’articolo 14 capoverso 1 lettera a, nella prassi, non potrebbe essere rispettato e andrebbe modificato in modo da introdurre un obbligo uniforme di utilizzare un modulo a livello nazionale. L’OTPG dovrebbe fornire agli uffici cantonali del registro di commercio una base normativa chiara, secondo cui gli annunci relativi agli aventi economicamente diritto, non inoltrati in forma separata o non tramite il modulo delle autorità previsto a tal fine, siano automaticamente considerati parte di un giustificativo pubblico del registro di commercio e quindi soggetti al principio della trasparenza.

FR e GE ritengono necessario prevedere espressamente nell’OTPG che l’ufficio cantonale del registro di commercio, qualora non siano soddisfatte le condizioni di legge, possa indirizzare l’ente giuridico al registro per la trasparenza affinché trasmetta il suo annuncio tramite il consueto canale elettronico EasyGov. Per evitare incertezza giuridica, l’ordinanza dovrebbe inoltre chiarire che tale rinvio non costituisce una disposizione impugnabile.

VD auspicherebbe che nell’articolo 14 capoverso 1 lettera a si precisi espressamente che il documento separato, presentato al registro di commercio ai fini dell’iscrizione nel registro per la trasparenza, è escluso dal principio della trasparenza previsto dal diritto sul registro di commercio (e non soltanto all’art. 10 dell’ordinanza sul registro di commercio [ORC]).

ZH chiede di chiarire che nella notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio i dati comunicati sugli aventi economicamente diritto siano pubblici. In questo contesto, gli uffici del registro di commercio dovrebbero poter rifiutare la modifica o la rimozione a posteriori dei giustificativi presentati.

Cpv. 1 lett. b (possibilità di trasmissione)

AG, AI, BE, SH, SO, TG, ZG, ZH e l’UDC osservano che gli uffici del registro di commercio dovrebbero prevedere, a causa delle diverse modalità di trasmissione, due procedure di