Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
potrebbero, se del caso, supportare tale processo a titolo sussidiario. Ciò ottempererebbe anche alla volontà legislativa (art. 11 cpv. 3 LTPG), secondo cui gli uffici del registro di
commercio inoltrano le informazioni ricevute unicamente al registro per la trasparenza senza verificarne l’esattezza o la completezza.
OW e ZH constatano che la terminologia utilizzata nell’articolo 11 capoverso 3 OTPG non coincide con quella del diritto societario svizzero e con la definizione di cui all’articolo 4 capoverso 2 LTPG. Il membro superiore dell’organo direttivo è il presidente del consiglio di amministrazione e non il presidente della direzione (CEO). L’articolo 11 capoverso 3 lettera a numeri 1 e 2 andrebbero dunque invertiti.
Homburger rileva che per tutti gli enti giuridici svizzeri sottoposti alla LTPG ‒ fatta eccezione per le Sagl e le SAcCol ‒ un consiglio di amministrazione o un’amministrazione in qualità di organo direttivo supremo detengono il potere decisionale effettivo e l’intera responsabilità per la società. Si dovrebbe altresì precisare che viene contemplato anche l’unico membro dell’organo direttivo supremo. Di ciò occorrerebbe tenere opportunamente conto nel capoverso 3. La circostanza per cui il capoverso 3 contempla soltanto persone che devono essere iscritte nel registro di commercio nella loro funzione all’interno dell’organo ha il vantaggio che l’autorità che tiene il registro può rilevare l’identità di queste persone
direttamente dal registro di commercio.
VISCHER accoglie invece con favore la precisazione di cui al capoverso 3 lettera a numeri 1 e 2 su chi è considerato membro superiore dell’organo direttivo. Ciò sarebbe appropriato laddove l’ente giuridico disponga di una direzione separata dal consiglio di amministrazione. Inoltre si fa presente che in determinate configurazioni il liquidatore o il commissario
costituisce un ente giuridico. Si dovrebbe pertanto chiarire chi sarebbe da annunciare in una tale configurazione, poiché il capoverso 3 lettera a numeri 3 e 4 sembra presupporre un’attività comune di più persone fisiche. Al capoverso 4 si dovrebbe sancire che per l’ipotesi di un esercizio congiunto di una funzione non basta che le persone siano autorizzate a fare una firma collettiva, ma deve effettivamente trattarsi di co-direttori o di co-presidenti di consigli di amministrazione.
UniL-CEDIDAC critica che, diversamente dal tenore del capoverso 1 lettera c, non sono le
società a essere tenute a registrare i numeri AVS delle persone di cui devono trasmettere
l’identità al registro per la trasparenza. Al posto della lettera c sarebbe più opportuna una normativa secondo cui la società indichi per ciascun avente economicamente diritto se possiede un numero AVS o, in caso contrario, se deve presentare una copia del documento d’identità secondo l’articolo 9.
Art. 12 OTPG (Informazioni in caso di mancata identificazione o verifica degli aventi economicamente diritto)
GCO chiarisce che la responsabilità per la completezza, correttezza e l’attualità delle
informazioni iscritte nel registro spetta esclusivamente all’organo direttivo supremo.
Qualsiasi persona incaricata da quest’ultimo di effettuare iscrizioni o aggiornamenti agisce unicamente come rappresentante e non può essere ritenuta responsabile per omissioni imputabili alla struttura o ai suoi organi. Il capoverso 1 lettera c andrebbe precisato di
conseguenza. Si dovrebbe inoltre chiarire che l’annuncio per cui non è stato possibile identificare alcun avente economicamente diritto costituisce una misura transitoria. Un nuovo capoverso dovrebbe garantire che la persona giuridica compia tutti gli sforzi
necessari per identificare le persone mancanti nel più breve tempo possibile e, al più tardi dopo 12 mesi, rinnovi l’annuncio relativo alla non identificazione, dimostrando che non è stato ancora possibile identificare tali persone e riportando le pertinenti misure intraprese nei 12 mesi precedenti.