Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
elaborazione, con conseguenti costi di investimento doppi. Gli annunci dovrebbero dunque
essere effettuati esclusivamente mediante la piattaforma federale EasyGov e si dovrebbe
introdurre un modulo di annuncio uniforme a livello nazionale. Si dovrebbe evitare il più possibile di ricorrere a processi cartacei. La limitazione a una trasmissione elettronica si ripercuoterebbe positivamente sui costi e sulla produttività nell’elaborazione degli annunci.
Abs. 1 cpv. c (firme)
GCO rileva che l’OTPG non richiede alcuna verifica quando viene presentata una firma autografa non autenticata, mentre impone una verifica nel caso di firma elettronica qualificata. Tale asimmetria si porrebbe in contrasto con il diritto sovraordinato, sicché le firme autografe devono essere opportunamente autenticate, come previsto dal CO.
Cpv. 2 lett. d (modifica di un’iscrizione esistente)
GCO rileva che, secondo il tenore del capoverso 2 lettera d, sussisterebbe il rischio che, nella trasmissione di una modifica, le informazioni precedenti vengano sovrascritte, senza conservare una versione precedente.
Cpv. 3 (aiuto alla registrazione)
Per motivi di uniformità e chiarezza sistemica, AR, GL, GR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, VS, ZH, l’UDC ed Eurospider chiedono che l’utilizzo dell’aiuto alla registrazione previsto dal diritto federale non sia facoltativo, bensì obbligatorio, al fine di garantire formati di dati uniformi, evitare errori e ridurre l’onere amministrativo per il registro di commercio.
Cpv. 5 (annuncio al registro per la trasparenza)
AR, AI, BE, BS, GL, GR, LU, NW, SG, SO, SZ, TG, VS e ZG osservano che le iscrizioni non
possono essere completate per lunghi periodi perché manca la collaborazione necessaria dell’ente giuridico che notifica l’iscrizione (p. es. in caso di giustificativi mancanti). Un obbligo per gli uffici cantonali del registro di commercio di informare in tali casi gli enti giuridici interessati che un annuncio correttamente trasmesso al registro federale per la trasparenza non può essere elaborato non appare né appropriato né conforme al sistema. Il capoverso 5, quindi, dovrebbe essere stralciato.
Art. 15, 16 e 17 OTPG (Procedura di annuncio semplificata)
Per AR, BS, GL, LU, SO, SZ, TG e VS appare opportuno, in considerazione del ruolo tecnico e volutamente limitato degli uffici cantonali del registro di commercio descritto all’articolo 11 LTPG, affidare l’inoltro degli annunci a una piattaforma elettronica federale centrale (EasyGov ecc.). Un tale orientamento primario verso un unico punto di annuncio a livello federale garantisce che gli uffici cantonali del registro di commercio non siano gravati da compiti supplementari di trasmissione e coordinamento, i quali contrasterebbero con il principio legislativo di un coinvolgimento minimo dei Cantoni e creerebbero inefficienze. Pertanto, la procedura di annuncio andrebbe strutturata in modo tale da utilizzare in via prioritaria il canale di annuncio della Confederazione. Gli uffici cantonali del registro di commercio dovrebbero essere previsti come canale sussidiario solo per casi eccezionali semplici.
SO e ZG richiedono lo stralcio dell’articolo 17 capoverso 5, che contrasta con il principio legale di cui all’articolo 11 capoverso 3 LTPG, in base al quale il registro di commercio inoltra le