Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)

informazioni ricevute al registro per la trasparenza, senza verificarne l’esattezza o la completezza.

Forum PMI, usam, ASG, Bär & Karrer, Homburger e Swiss Startup criticano il campo

d’applicazione limitato alle Sagl e alle società anonime unipersonali della procedura di annuncio semplificata. Il campo d’applicazione potrebbe essere esteso senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi legislativi. Sarebbe appropriata una soluzione uniforme, che consenta la fusione degli articoli 15 e 16.

SATC auspicherebbe l’estensione della procedura di annuncio semplificata a tutte le società in

cui gli aventi economicamente diritto coincidono con gli organi o i soci iscritti nel registro di commercio.

Eurospider propone, in virtù del principio della neutralità tecnologica, di introdurre una nuova disposizione nell’OTPG, secondo cui in tutte le interazioni tra enti giuridici e le autorità e i registri devono sempre essere adottate le misure appropriate, in particolare tecniche, affinché terzi debitamente autorizzati possano adempiere digitalmente agli obblighi dei mandanti derivanti dalla LTPG (p. es. analogamente all’art. 17 ORC).

Art. 18 OTPG (Modifica delle iscrizioni nel registro per la trasparenza)

AR, GL, LU, SZ e VS richiedono un chiarimento nel capoverso 1, secondo cui l’opzione di annuncio sussidiario di cui all’articolo 11 LTPG riguarda principalmente la prima registrazione dei dati rilevanti. Lo scopo di questa disposizione è consentire agli enti giuridici un primo accesso agevolato al sistema di annuncio. Pertanto, gli annunci al registro federale per la trasparenza tramite l’ufficio cantonale del registro di commercio competente dovrebbero essere ammessi soltanto per la prima registrazione nella procedura di annuncio semplificata.

BS constata che per gli annunci di modifiche (non verificati) trasmessi tramite l’ufficio del registro di commercio, quest’ultimo può fare riferimento all’articolo 11 capoverso 3 LTPG e, di conseguenza, inoltrare al registro per la trasparenza anche dati errati.

Per SG, SZ e TG non è chiaro perché EasyGov – un servizio della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) – in quanto ausilio alla registrazione debba poter accedere alle voci esistenti nel registro per la trasparenza, mentre agli uffici cantonali del registro di commercio tale accesso sarebbe espressamente vietato, soprattutto mancherebbe una base legale per la consultazione dei dati del registro per la trasparenza da parte di EasyGov, poiché né la SECO né il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca possono, secondo l’articolo 26 LTPG, consultare dati del registro per la trasparenza per elaborare annunci di mutazioni.

Homburger rileva che la formulazione del capoverso 3 avrebbe l’effetto di imporre alle società di comunicare al registro per la trasparenza anche se una persona non detiene più il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto e quindi non è più considerata avente economicamente diritto. Tale obbligo non è tuttavia previsto dalla legge, soprattutto considerando che il soggetto non più avente economicamente diritto potrebbe avere interesse a essere cancellato dal registro per la trasparenza. Il capoverso 3 dovrebbe quindi essere modificato in modo da eliminare il mancato raggiungimento del valore soglia.