Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
procurare «giustificativi utili» per verificare l’identità «con la diligenza richiesta dalle circostanze». Ciò consente alle società di adottare un approccio basato sui rischi. Di
conseguenza, il secondo periodo dell’articolo 9 OTPG andrebbe eliminato, oppure si
dovrebbe come alternativa trasmettere una conferma attestante che i giustificativi sono conformi alla diligenza richiesta, con la possibilità di ottenere conferme/dichiarazioni (analogamente alla LRD) o di basarsi su di esse (p. es. estratti di registri esteri dei titolari effettivi).
GCO fa presente che le persone fisiche non residenti in Svizzera possono ottenere un numero AVS tramite il registro per la trasparenza e l’Ufficio centrale di compensazione (UCC). Sebbene tale informazione sia riportata nel rapporto esplicativo, sarebbe opportuno menzionarla anche all’articolo 9 per fare chiarezza.
ASG chiede che le persone da annunciare possano decidere liberamente se comunicare o meno il proprio numero AVS come elemento identificativo. La LTPG non lo richiede espressamente. L’indicazione del numero AVS o la presentazione di una copia del passaporto dovrebbero bastare. Nel caso di annuncio tramite registro di commercio, l’identificazione avviene comunque soltanto sulla base delle copie dei documenti d’identità.
Art. 10 OTPG (Informazioni sugli enti giuridici)
VD auspica un coordinamento migliore tra il capoverso 1 lettere b e c. Se non si desidera alcuna comunicazione elettronica (lett. c), l’indicazione di un indirizzo e-mail non sarebbe coerente (e l’obbligo di disporre di un tale indirizzo opinabile).
Homburger rileva che l’identificazione univoca della società attraverso il numero d’identificazione e le altre informazioni conformemente al capoverso 2 sarebbe garantita, così che si potrebbe rinunciare all’ulteriore annuncio del numero postale di avviamento – come nel registro di commercio. Anche il simbolo di borsa di cui al capoverso 3 lettera d non sarebbe un dato affidabile, poiché la sigla della borsa (p. es. SIX, NYSE) identifica soltanto il nome della borsa. Non si potrebbe intendere il «ticker» di singoli titoli, per cui sarebbe meglio rinunciarvi totalmente.
Per SATC e STEP la scadenza di un mese per l’annuncio di modifiche (art. 10 LTPG) dovrebbe essere molto difficile da ottemperare. Nel caso di strutture internazionali complesse o qualora fosse necessario ottenere documenti da clienti esteri, spesso tale termine non potrebbe essere rispettato. È pertanto necessario chiarire che la scadenza decorre solo dal
momento in cui tutte le informazioni e i giustificativi richiesti sono disponibili oppure
prevedere un «annuncio transitorio» per le strutture complesse richiedenti ulteriori accertamenti.
Art. 11 OTPG (Informazioni sull’avente economicamente diritto)
AG, GE e TI criticano il fatto che, una volta ricevuto l’annuncio, l’ufficio del registro di commercio debba registrare le persone annunciate in un processo separato e comunicarle insieme ai giustificativi al registro per la trasparenza attraverso un’interfaccia, il che costituisce un ulteriore onere che tale ufficio non è in grado di sostenere con il personale attuale. Si tratta di compiti che nel quadro della LTPG vengono trasferiti dalla Confederazione agli uffici del registro di commercio, senza che questi ultimi ottengano una rimunerazione.
SO sarebbe favorevole al fatto che la procedura di annuncio non venga intenzionalmente canalizzata verso i Cantoni. La Confederazione si assumerebbe in primo luogo la
responsabilità di ricevere direttamente gli annunci e gli uffici del registro di commercio