Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)

Art. 36 OTPG (Procedura di iscrizione e controllo da parte dell’autorità che tiene il registro)

TI propone di integrare il capoverso 3 precisando che «i professionisti e gli enti giuridici che hanno trasmesso le informazioni restano vincolati ai propri obblighi professionali di conservazione dei documenti», per evitare un conflitto con l’obbligo di conservazione decennale dei documenti.

Art. 38 OTPG (Annotazione)

Usam, SPA e GCO rilevano che anche questa disposizione potrebbe rappresentare una violazione del segreto bancario o delle norme sulla protezione dei dati, se si rende pubblica l’identità dell’intermediario finanziario che segnala una differenza. Per evitare tale rischio, si

propone di rendere anonime le annotazioni o di limitarne l’accesso alle autorità

competenti, senza che terzi possano consultarle. Inoltre, il capoverso 2 lettera e menziona il «numero d’identificazione dell’ente giuridico interessato», senza precisare se si tratti del numero IDI svizzero o di un numero estero equivalente, aspetto che necessita di chiarimento.

ASB e SPA pongono la questione generale se l’ente giuridico interessato sia informato di un’annotazione presente nel registro e se gli intermediari finanziari possano eventualmente informare i propri clienti di annotazioni già presenti di altri istituti. Un chiarimento in tal senso contribuirebbe alla certezza del diritto.

Art. 39 OTPG (Richiesta di cancellazione di un’annotazione)

GCO ritiene che né l’ente giuridico né l’avente economicamente diritto debbano essere a conoscenza dell’esistenza o del contenuto di un’annotazione. La valutazione della rilevanza di un’annotazione e la decisione sulla sua cancellazione spettano esclusivamente all’autorità di controllo, se del caso previa consultazione dell’ente giuridico e della persona la cui segnalazione della differenza ha dato origine all’annotazione.

Art. 40 OTPG (Categorie di rischio) Economiesuisse, EXPERTsuisse, FSA, FSN, OAD ASA, OAD FSA/FSN, OAD FIDUCIARI | SUISSE, FIDUCIARI | SUISSE, SwissAccounting, ASB, HIVBE, VbN e ANG ritengono

imprescindibile chiarire che la categorizzazione del rischio serve esclusivamente a fini di registrazione e per scopi interni alle autorità. Non ha ripercussioni esterne e, in particolare, non fa parte delle consultazioni del registro da parte di intermediari finanziari o consulenti. Inoltre, va verificato se l’introduzione di quattro categorie di rischio sia necessaria oppure se sia preferibile un allineamento alle categorie comunamente previste dalla LRD (basso, medio, alto) per ragioni di coerenza e di comprensibilità. Infine, occorre chiarire espressamente la liceità in termini di protezione dei dati e la portata dell’accesso alle informazioni da parte delle autorità.

Transparency accoglie con favore la precisazione delle categorie di rischio, che consentono un controllo mirato, efficiente ed efficace degli enti giuridici in base al rischio di abuso. In tale contesto, si raccomanda di includere le società di domicilio nell'elenco non esaustivo degli indicatori rilevanti per la categorizzazione in funzione dei rischi degli enti giuridici. Le società di domicilio, così come i trust, comportano rischi particolarmente elevati nel settore del riciclaggio di denaro. La loro presenza in una catena di controllo dovrebbe pertanto aumentare la probabilità di un controllo da parte dell’autorità competente.

SATC, STEP, UniL-CEDIDAC e Homburger richiedono la pubblicazione dei criteri di

rischio come pure una procedura per consultare la classificazione del rischio, poiché non è chiaro perché un ente giuridico dovrebbe essere ostacolato nell’adeguarsi volontariamente alle