Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
la società stessa. L’argomentazione o il confronto riportati nel rapporto esplicativo relativo all’articolo 44 capoverso 4 non sarebbe corretto.
Sezione 11: Disposizioni finali
Osservazioni concernenti l’entrata in vigore
ASA osserva che il registro per la trasparenza rappresenterebbe uno strumento completamente nuovo e giustificherebbe nuovi obblighi sanzionati penalmente per le imprese (cfr. art. 43 e 44 LTPG). Attualmente riguarderebbe circa 644 000 imprese. L’introduzione del registro richiederebbe pertanto un periodo di adeguamento consono. Nella definizione del termine di entrata in vigore occorrerebbe prevedere una scadenza realistica per l’attuazione. Per garantire un’implementazione corretta e conforme nelle imprese, sarebbe imperativamente necessario un periodo di almeno dodici mesi a partire dalla pubblicazione della versione definitiva dell’ordinanza.
Altre richieste
Per quanto riguarda le particolari forme societarie, ASG critica l’assenza dei necessari chiarimenti in merito alle disposizioni di legge. Ciò riguarderebbe in particolare il calcolo delle quote di capitale e dei diritti di voto soggetti a comunicazione nelle società in accomandita per azioni e nelle SAcCol.
SUVA osserva di essere soggetta all’obbligo del segreto conformemente all’articolo 33 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Ciò darebbe adito a un dilemma giuridico, poiché l’obbligo del segreto impedisce la segnalazione di
iscrizioni errate nel registro per la trasparenza conformemente all’articolo 31 LTPG.
Questo problema andrebbe affrontato con urgenza per eliminare l’incertezza giuridica che comporta.
SPA rileva che non è disciplinato se, all’entrata in vigore della LTPG e dell’OTPG, gli
intermediari finanziari debbano confrontare l’intero portafoglio clienti con il registro per la
trasparenza. L’OTPG e il rapporto esplicativo prevedono che le differenze vadano segnalate quando riscontrate. Pertanto, non sussiste alcun obbligo, all’entrata in vigore della LTPG, di confrontare attivamente tutte le relazioni clienti esistenti con il registro per la trasparenza.
SATC e STEP sarebbero favorevoli se, a livello di consulenza, si ponesse l’accento sulle misure di riduzione dei rischi. Per contrastare la potenziale fuga di capitali, si raccomanda l’elaborazione di materiale informativo che sottolinei come la Svizzera, con questi disciplinamenti, sia conforme agli standard internazionali e che requisiti comparabili siano presenti in tutti i centri finanziari di rilievo. I requisiti di trasparenza dovrebbero essere configurati come un elemento di certezza giuridica.
Forum PMI chiede che, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, alle PMI siano messi a disposizione ausili all’attuazione dettagliati, come per esempio FAQ, raccolte di esempi, supporto da parte del personale del registro per la trasparenza (sportelli telefonici) e seminari web. Inoltre, dovrebbero essere organizzate campagne informative in collaborazione con le organizzazioni mantello dell’economia e le associazioni dei settori particolarmente interessati.
ZH ed Eurospider sottolineano che la corretta registrazione degli aventi economicamente diritto è impegnativa, per cui molte imprese necessiteranno di supporto. Le autorità del registro di commercio non sono né competenti né dotate delle risorse necessarie a tal fine. Vi