Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
sarebbe pertanto necessità di reperibilità telefonica delle autorità responsabili del registro per la trasparenza, poiché sono prevedibili richieste di chiarimento tecniche.
Anche l’UDC esige che l’amministrazione operi nei confronti delle PMI come un fornitore di servizi per l’economia e le supporti nella corretta individuazione degli aventi economicamente diritto nell’ambito di un obbligo di consulenza.
Swiss Startup chiede misure accompagnatorie di informazione sotto forma di una guida
ufficiale per l’attuazione pratica della LTPG e dell’OTPG, nonché un’applicazione proporzionale del regime sanzionatorio, in particolare in caso di interpretazione in buona fede da parte delle imprese.
4.2 Pareri specifici del settore LegalTech riguardanti aspetti tecnici del registro per la trasparenza
DIDAS constata che l’OTPG, oltre al suo scopo di esecuzione diretto, getta una base fondamentale per la rappresentazione digitale di relazioni giuridiche organizzative. Il modo in cui sono disciplinati gli obblighi di annuncio, la tenuta del registro, le possibilità di accesso e i meccanismi di controllo ha effetti strutturali sul margine d’azione digitale delle organizzazioni e sull’efficienza delle procedure amministrative. L’OTPG non dovrebbe quindi essere letta in
maniera isolata, ma nel contesto della strategia digitale di amministrazione della Confederazione. Con la strategia dell’Amministrazione digitale Svizzera, la
Confederazione si è esplicitamente impegnata a favore dei principi «digital first», «digital only», «once only», interoperabilità nonché protezione dei dati personali sin dalla progettazione tecnica e per impostazione predefinita a misura di utente. Questi principi mirano a evitare rilevamenti ridondanti di dati, interruzioni nei flussi informativi e soluzioni isolate, costruendo sistematicamente prestazioni statali su infrastrutture digitali pubbliche riutilizzabili. Ciò non è disciplinato in modo sufficientemente chiaro nell’OTPG. In particolare, il potenziale delle infrastrutture di fiducia statali esistenti, in particolare l’infrastruttura di fiducia svizzera SWIYU, non è esplicitamente contemplato tra le basi di attuazione. L’articolo 46 LTPG contiene disposizioni generali sulla protezione dei dati, tuttavia non affronta in modo sistematico l’aspetto della protezione dei dati mediante progettazione tecnica («privacy by design»). Si suggerisce dunque che l’attuazione dell’OTPG sia esplicitamente orientata a queste linee guida strategiche. In particolare quelle indicate di seguito.
La creazione di un’identità elettronica portatile, decentralizzata, che minimizzi i dati per
le organizzazioni, basata su principi uniformi, come l’estensione dell’infrastruttura di fiducia e- ID esistente e l’utilizzo di prove digitali (postulato Andrey 25.4717 «Identità elettroniche per le organizzazioni. Un elemento sistemico e orientato al futuro per una digitalizzazione efficace»).
Prove elettroniche come forma di adempimento degli obblighi di annuncio e documentazione (identificazione, annuncio, documentazione e mutazione degli aventi economicamente diritto secondo gli art. 4‒10 OTPG).
Il ruolo del registro di commercio e del registro per la trasparenza nel contesto della
trasmissione di informazioni sul registro di commercio (art. 11 OTPG), mentre il contenuto, l’effetto e l’utilizzo del registro per la trasparenza sono fissati negli articoli 20‒23 OTPG. Le informazioni contenute nel registro per la trasparenza dovrebbero poter costituire la base per prove elettroniche. L’utilizzo di tali prove non modifica il valore giuridico del registro, ma ne aumenta la riutilizzabilità nei processi digitali. Un tale chiarimento attuerebbe in modo coerente la separazione tra l’autorità del registro e l’uso digitale a posteriori.