Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)

Accesso, consultazione e minimizzazione dei dati mediante il chiarimento che l’accesso ai dati del registro, laddove possibile, può essere integrato o sostituito dall’utilizzo di prove elettroniche con pubblicazione selettiva. Ciò corrisponde al principio di proporzionalità e riduce la pubblicazione di dati personali allo stretto necessario, senza compromettere le finalità di controllo o di supervisione.

Delega di compiti e ruolo di terzi mediante una rappresentazione organizzativa chiara tecnicamente tracciabile nell’OTPG di questa realtà. Chiarimento che le facoltà delegate devono essere temporanee, chiaramente attribuibili e revocabili in qualsiasi momento. Le prove elettroniche possono assicurare tali deleghe sotto il profilo crittografico, aumentando così la certezza del diritto, la chiarezza delle responsabilità e la capacità di revisione.

Controllo, intervento e inquadramento giuridico mediante modelli a chiave distribuita o multi-firma, («multi-signature or distributed key mechanisms»), che garantiscano che nessun accesso unilaterale sia possibile senza modificare le competenze esistenti.

Compatibilità internazionale e ulteriore sviluppo assicurati mediante un’attuazione dell’OTPG basata su prove elettroniche (p. es. portafogli europei delle imprese, identificativo verificabile della persona giuridica (vLEI) o lavori delle Nazioni Unite nell’ambito del «Global Trust Registry»). Ciò rafforza i registri statali senza comprometterne la sovranità e consente al contempo un utilizzo digitale interoperabile.

Eurospider accoglie positivamente il fatto che la LTPG sia tecnologicamente neutrale e che non prescriva quale tecnologia debba sostenere il registro per la trasparenza e i processi a esso correlati. Lo stesso principio dovrebbe valere anche per l’OTPG e la tenuta effettiva del registro. La neutralità tecnologica riconosce l’evoluzione rapida delle tecnologie e crea consapevolmente spazio per un’innovazione responsabile per l’implementazione tecnica del registro per la trasparenza. Tutte le disposizioni dell’OTPG dovrebbero essere valutate in relazione all’ottemperanza del principio della neutralità tecnologica. La LTPG e la D-OTPG dovrebbero essere redatte non solo in modo tecnologicamente neutrale, ma anche

digitalmente trasformativo, innovativo e opportunamente adattabile. La gestione centrale

del registro dovrebbe essere organizzata in modo tale da rispettare non solo i principi generali sovraordinati, ma lasciando nel contempo spazio per l’impiego e l’applicazione di nuove tecnologie. Sulla base dell’infrastruttura di fiducia della Confederazione (legge del 20 dicembre 2024 sull’Id-e; FF 2025 20), dovrebbe essere possibile per tutti gli enti giuridici ottenere conferme di annuncio, estratti e altre prove disciplinate per legge secondo l’articolo 9 e seguenti, 28 o 40 LTPG dal registro di commercio o dal registro per la trasparenza sotto forma di prove digitali emesse crittograficamente e verificabili «verifiable credentials»). L’apertura tecnologica e la possibilità di utilizzare tali prove rappresentano il passo logico successivo verso la digitalizzazione. Maggiore è il ricorso all’infrastruttura di fiducia della Confederazione, maggiori sono l’ecosistema che ne risulta, la sua accettazione e le opportunità di riutilizzo e di creazione di valore. Non è da escludere che, a seguito di queste prove verificabili, possano emergere modelli aziendali innovativi e processi più efficienti sia nel settore pubblico sia privato (p. es. codice LEI; identità elettroniche per organizzazioni; interoperabilità con sistemi esteri). L’adempimento degli obblighi previsti dalla LTPG – compresi gli accertamenti preliminari tramite eID e i processi a posteriori tramite prove digitali – corrisponderebbe pienamente alla strategia Amministrazione digitale Svizzera 2024‒2027 e al suo principio di «interoperabilità e riutilizzo multiplo».

GLEIF considera la proposta del Consiglio federale di introdurre un registro centrale degli aventi economicamente diritto come un passo decisivo per incrementare la trasparenza del mercato e rafforzare la vigilanza sul panorama delle imprese svizzero. Considerata l’ampia integrazione della Svizzera nel commercio internazionale e nei mercati finanziari globali, è importante che i