Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 39Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
controlli di conformità siano effettuati in modo proporzionato ed efficace. La riduzione di
problemi amministrativi inutili, assicurando al contempo l’identificazione e la gestione efficace dei rischi, è centrale per preservare la competitività e l’integrità della piazza finanziaria svizzera. Ciò potrebbe essere ottenuto integrando il registro degli aventi economicamente diritto con strumenti digitali interoperabili a livello globale e assicurandone l’uso coerente nei processi di vigilanza. L’interoperabilità tra il registro svizzero degli aventi economicamente diritto e altri registri nazionali e internazionali rilevanti è supportata tramite l’uso di identificatori riconosciuti a livello globale. Un identificatore comune può facilitare il legame affidabile di set di dati su sistemi differenti, migliorare la qualità dei dati e supportare la collaborazione transfrontaliera in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, senza necessità di banche dati centrali o ulteriori obblighi di segnalazione per le imprese.
KONSENTO accoglie con favore l’obiettivo della LTPG di rafforzare l’integrità della piazza finanziaria ed economica svizzera e di aumentare la trasparenza sugli aventi economicamente diritto. L’OTPG riveste a tale riguardo un ruolo essenziale come diritto esecutivo della LTPG, poiché concretizza le disposizioni legislative, costituendo così la base per un’applicazione giuridicamente certa e uniforme della LTPG. A causa degli elevati volumi di annunci al registro per la trasparenza, delle scadenze stringenti previste dalla legge e della complessità in parte elevata della determinazione degli aventi economicamente diritto, un’infrastruttura digitale efficiente per gli annunci appare fondamentale sia dal punto di vista delle imprese interessate sia delle autorità responsabili della tenuta registro e degli uffici cantonali del registro di commercio. Di conseguenza, l’articolo 13 OTPG dovrebbe essere integrato in modo tale che le procedure di annuncio elettroniche secondo l’articolo 22 LTPG non siano limitate esclusivamente alla piattaforma EasyGov, ma che siano ammesse anche piattaforme elettroniche private, purché soddisfino i requisiti tecnici stabiliti dalla Confederazione e trasmettano i dati nella qualità, struttura e forma definite dal registro per la trasparenza. Inoltre, le piattaforme elettroniche private per l’upload dei dati dovrebbero avere accesso alle interfacce tecniche come la piattaforma EasyGov, a condizione che gli operatori dimostrino di effettuare gli annunci per conto delle imprese soggette agli obblighi di annuncio. Ciò è conforme sia al tenore sia allo scopo dell’articolo 22 LTPG e alle disposizioni della legge sullo sgravio delle imprese (LSgrI) relative alla neutralità tecnologica.
SLTA osserva che, considerando l’esigenza per gli enti giuridici di effettuare annunci elettronici entro scadenze ristrette, un’infrastruttura digitale scalabile ed efficiente sarebbe determinante per avere successo. Essa dovrebbe essere sostenuta dalla concorrenza e dall’innovazione, anziché essere limitata da una preferenza implicita per un unico modello statale. Laddove la legge sia tecnologicamente neutrale, anche l’ordinanza deve riflettere quest’apertura. Un’attuazione che consenta di fatto solo piattaforme statali limita l’accesso al mercato per operatori innovativi e indebolisce l’innovazione, la concorrenza e l’efficienza dell’esecuzione. L’OTPG dovrebbe pertanto contemplare esplicitamente le piattaforme LegalTech private e consentire loro di contribuire responsabilmente all’esecuzione. L’OTPG dovrebbe quindi orientarsi a quattro linee guida: (i) reale neutralità tecnologica; (ii) parità di trattamento tra soluzioni statali e private a parità di requisiti di sicurezza, qualità e integrità; (iii) coinvolgimento del settore privato nell’esecuzione; (iv) praticabilità e compatibilità con le PMI. Ciò apre il mercato, promuove la concorrenza e crea maggiori opportunità imprenditoriali lungo l’intera catena di creazione del valore. Concretamente, gli annunci elettronici – compresi quelli iniziali e di modifica come pure le segnalazioni di differenze – possono avvenire anche tramite piattaforme private, purché soddisfino i requisiti legali e tecnici. Questo genera un accesso plurale che accelera l’innovazione e consente la scalabilità delle capacità. Le piattaforme private devono ottenere accesso diretto e sicuro via API al registro per la trasparenza, per garantire processi continui e senza soluzione di continuità: trasmissione automatizzata dei dati, riscontri strutturati e – per conto delle imprese – accesso alle informazioni del registro. Per le imprese, in particolare le PMI, un mercato aperto e competitivo riduce la complessità e garantisce workflow guidati, controlli di plausibilità e una documentazione affidabile, facilitando