Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/97: Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto · 55 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 40Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (OTPG)
notifiche corrette e puntuali. Ciò riduce gli oneri nelle operazioni quotidiane e riduce i rischi
di responsabilità. Per le autorità di registro e gli organismi di supervisione, dati di notifica standardizzati e di alta qualità significano meno lavoro di post-elaborazione, processi più chiari e picchi di carico pianificabili. In questo modo l’esecuzione della LTPG diventa più efficiente, uniforme e giuridicamente certa.
Szimfoni sostiene la finalità del registro per la trasparenza di rafforzare l’identificazione degli aventi economicamente diritto e di soddisfare efficacemente gli standard internazionali. Allo stesso tempo, i feedback provenienti da associazioni di treasury e dai rappresentanti di clienti
aziendali e banche indicano che la conservazione centralizzata di dati personali altamente sensibili comporta rischi significativi in termini di accettazione e fiducia. Ciò può causare
ritardi o notifiche incomplete e, nel complesso, una minore disponibilità alla cooperazione. Si propone quindi un’implementazione tecnologicamente aperta e ibrida, che mantenga il principio di un registro centrale, ma conservi le informazioni particolarmente sensibili in
forma criptata presso gli enti giuridici o nei loro wallet. Resta gestita a livello centrale la
fascia di fiducia e accesso («identity/access-layer») e una fascia di emittente e trust curato («issuer/trust-layer»), che consente la verifica da parte degli enti autorizzati. In questo modo il registro per la trasparenza può agire come riferimento centrale e hub di accesso senza inutili concentrazioni di dati. Occorre pertanto verificare gli approcci indicati di seguito.
Incorporare esplicitamente l’apertura tecnologica: l’OTPG dovrebbe prevedere
esplicitamente che le informazioni particolarmente sensibili non vengano necessariamente conservate in chiaro nel registro, bensì possano essere gestite come prove crittografiche verificabili (p. es. «verifiable KYC credentials») con chiavi di verifica e/o informazioni sull’emittente conservate a livello centrale.
Sezione 6 (Registro per la trasparenza), trasmissione dei dati: l’OTPG dovrebbe contenere
una disposizione secondo cui gli annunci secondo gli articoli 9–12 LTPG possano tecnicamente avvenire anche tramite scambio peer-to-peer (P2P), a condizione che (i) le informazioni una volta memorizzate e annunciate nel wallet siano immutabili («immutable»), e (ii) sia garantita tramite la fascia centrale Trust & Access gestita dal DFGP la possibilità di accesso in qualsiasi momento per le autorità e per gli enti autorizzati in caso di approvazione individuale.
Art. 23 OTPG: per identificatori come il numero AVS e altri numeri personali non significanti dovrebbe essere prevista un’alternativa (p. es. memorizzazione come token e/o «hash- pointer» criptato o come prova in un wallet), in modo da garantire sia l’identificazione univoca sia il diritto di richiedere l’accesso.
Art. 24‒25 OTPG: l’accesso centrale tramite piattaforma e interfaccia dovrebbe essere mantenuto, ma dovrebbe essere previsto anche un processo di verifica standardizzato per le prove ibride («credential-request/response»).
Art. 26 OTPG: la verbalizzazione dovrebbe essere estesa in modo che anche la tipologia di attributi pubblicati (minimizzazione dei dati) sia trasparente e verificabile tramite audit, senza memorizzare ulteriori dati personali.
Fascia centrale trust/emittente: dovrebbe essere prevista una disposizione secondo cui l’autorità che tiene il registro abbia un elenco di emittenti autorizzati o qualificati (p. es. registri di autorità, intermediari finanziari assoggettati alla vigilanza, fornitori di servizi KYC particolarmente qualificati) e definisca requisiti minimi in termini di crittografia, gestione delle chiavi, governance e audit.