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Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 9 pagine

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Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio «%ASFF_YYYY_ID»

1In tutta la legge, ad eccezione dell’articolo 16c, sono sostituiti con i necessari adeguamenti grammaticali:

a. «immissione in commercio» con «messa a disposizione sul mercato»;

b. «immesso in commercio» con «messo a disposizione sul mercato»;

c. «immessa in commercio» con «messa a disposizione sul mercato»;

d. «immessi in commercio» con «messi a disposizione sul mercato»;

e. «immettere in commercio» con «mettere a disposizione sul mercato»;

f. «immette in commercio» con «mette a disposizione sul mercato»;

g. «immesso il prodotto in commercio» con «messo a disposizione il

prodotto sul mercato».

2In tutta la legge sono sostituiti:

a. «CE» con «UE»;

b. «Stato membro della CE o dello SEE» con «Stato membro dell’UE o dello SEE».

Art. 2 cpv. 3

3Gli articoli 3 e 19–19b sono applicabili nella misura in cui altre prescrizioni della Confederazione non dispongano diversamente.

Art. 3 frase introduttiva, lett. b n. 4, lett. b, cbis–cter, d, dbis

Nella presente legge si intende per:

b. prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere messi a disposizione sul mercato, messi in servizio o smaltiti e che riguardano segnatamente:

4. gli obblighi degli operatori economici in relazione ad attività diverse da quelle di cui ai numeri 1–3;

cbisspecifiche comuni: i requisiti tecnici stabiliti al posto delle norme tecniche il cui rispetto giustifica la presunzione che un prodotto sia conforme alle prescrizioni tecniche;

cteroperatore economico: persona coinvolta nella fabbricazione di prodotti o nella loro messa a disposizione sul mercato, in particolare produttori, mandatari, importatori, distributori, fornitori di servizi di logistica o fornitori di un mercato online;

d. messa a disposizione sul mercato: ogni consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati alla messa a disposizione sul mercato:

1. l’uso interno di un prodotto nell’ambito di un’attività commerciale;