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Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 9 pagine

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Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio «%ASFF_YYYY_ID»

2. l’impiego o l’applicazione di un prodotto nell’ambito della prestazione di un servizio;

3. la messa a disposizione di un prodotto per l’uso da parte di terzi;

4. l’offerta di un prodotto.

dbisimmissione sul mercato: prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato svizzero;

Titolo dopo l’art. 3

Capitolo 2: Elaborazione di prescrizioni tecniche

Art. 4 cpv. 5 lett. b e c

5Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti:

b. l’autorità competente della Confederazione designa, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), le norme tecniche e le specifiche comuni idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; pubblica le norme tecniche designate e le specifiche comuni nel Foglio federale con il titolo e l’indicazione della fonte o dell’ente presso cui possono essere ottenute;

c. se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate o alle specifiche comuni, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.

Art. 4a cpv. 3

Abrogato

Art. 5 cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo francese)

Titolo prima dell’art. 6a

Capitolo 3: Competenze e compiti del Consiglio federale

Sezione 1: Precisazione delle prescrizioni tecniche e accesso ai dati relativi ai prodotti

Art. 6a Precisazione delle prescrizioni tecniche

Il Consiglio federale precisa le prescrizioni tecniche. Può delegare questa responsabilità all’autorità della Confederazione competente in materia se si tratta di prescrizioni che devono essere modificate su base continuativa e in genere con breve preavviso.