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Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 9 pagine

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Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 17 Rubrica nonché cpv.1 e 1bis

Principi per la prova della conformità

1Se la prova della conformità è prescritta, questa deve essere fornita dalla persona che offre, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio il prodotto.

1bisI fornitori di un mercato online adottano le misure tecniche necessarie per consentire agli operatori economici di fornire la prova della conformità di un prodotto a partire dal momento della sua messa a disposizione sul mercato.

Art. 18, rubrica

Validità dell’esame e della valutazione della conformità da parte di terzi

Art. 18a Obbligo di collaborazione

Gli operatori economici e le eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare con gli organi di controllo nella misura necessaria. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.

Titolo prima dell’art. 19

Capitolo 4a: Sorveglianza del mercato, trattamento dei dati e assistenza amministrativa

Sezione 1: Sorveglianza del mercato

Art. 19 Competenze degli organi di esecuzione

1Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere prodotti o, se necessario, campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un’ispezione nei locali commerciali di persone soggette all’obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria.

2Gli organi di esecuzione o le organizzazioni da essi incaricate possono acquistare prodotti utilizzando nomi fittizi.

Art. 19a Misure amministrative

1Se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, gli organi di esecuzione possono disporre a titolo cautelativo le misure necessarie. Se l’operatore economico non adotta misure efficaci o non le adotta in tempo utile, gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto o, se necessario, richiamano il prodotto e rendono accessibili al pubblico le misure adottate.