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Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 9 pagine
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Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio «%ASFF_YYYY_ID»
2Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, gli organi di esecuzione dispongono misure adeguate nei casi in cui:
a. le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o
b. un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili.
3Per misure adeguate si intendono in particolare:
a. disporre il ripristino della conformità del prodotto;
b. proibire l’ulteriore messa a disposizione di un prodotto sul mercato o la sua esportazione;
c. disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto e ordinarne il ritiro o il richiamo;
d. disporre il divieto di accesso a un prodotto offerto su un mercato online;
d. confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
4Gli organi di esecuzione non possono richiedere modifiche strutturali successive di prodotti legalmente messi a disposizione sul mercato.
5Se un operatore economico non è in grado di garantire la conformità di un prodotto a causa di carenze nell’organizzazione aziendale, l’organo di esecuzione può disporre l’adozione di misure nell’azienda, in particolare nel processo di produzione e nella garanzia di qualità. Se necessario, può disporre la chiusura dell’azienda.
Art. 19b Emanazione di misure sotto forma di decisione di portata generale
1Se necessario per tutelare interessi pubblici preponderanti di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, le misure di cui all’articolo 19a capoverso 3 sono emanate sotto forma di decisione di portata generale.
2L’organo cantonale di esecuzione o l’organizzazione incaricata che ha eseguito il controllo può chiedere all’autorità competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale.
3La decisione di portata generale è pubblicata nel Foglio federale.
Art. 20 cpv. 3 – 5
3L’organo di esecuzione ha le competenze di cui all’articolo 19 e 19a capoverso 1. Può esigere che le prescrizioni tecniche estere indicate e l’eventuale dichiarazione di conformità o certificato di conformità siano presentati in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
4Se dal controllo risulta che non sono state fornite le prove di cui ai capoversi 1 o 2 oppure che il prodotto presenta un rischio per un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, l’organo di esecuzione adotta le misure adeguate conformemente all’articolo 19a.