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Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 9 pagine

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Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio «%ASFF_YYYY_ID»

5L’organo cantonale di esecuzione che ha eseguito il controllo può chiedere all’organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale secondo l’articolo 19b.

Art. 20a

Abrogato

Titolo prima dell’art. 20b

Sezione 2: Trattamento dei dati

Art. 20b Trattamento dei dati da parte degli organi di esecuzione

Gli organi di esecuzione possono trattare, divulgare e pubblicare dati personali e dati di persone giuridiche, compresi i seguenti dati degni di particolare protezione, nella misura in cui ciò sia necessario per la sorveglianza del mercato:

a. dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali;

b. dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione.

Art. 20c Trattamento dei dati da parte dell’autorità competente per il rilascio

dell’accreditamento

L’autorità competente per il rilascio degli accreditamenti (art. 10 cpv. 2 lett. a) può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e i dati delle persone giuridiche di cui viene in possesso nell’adempimento del suo mandato:

a. dati concernenti la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia;

b. dati genetici;

c. dati biometrici che consentono di identificare in maniera univoca una persona fisica;

d. dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa o penale;

e. dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione.

Art. 20d Comunicazione di dati ad autorità estere

1Gli organi di esecuzione possono comunicare i seguenti dati ad autorità e istituzioni straniere nonché a organizzazioni internazionali, nella misura in cui ciò sia necessario per la sorveglianza del mercato o per la cooperazione prevista da un accordo secondo l’articolo 14:

a. risultati della sorveglianza del mercato;

b. rapporti d’esame e di controllo;