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Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 9 pagine

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Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio «%ASFF_YYYY_ID»

c. informazioni sugli organismi di valutazione della conformità.

2Possono divulgare i dati solo se la legislazione del Paese interessato garantisce un’adeguata protezione dei dati.

3I dati possono essere divulgati tramite banche dati internazionali attraverso le quali vengono scambiati dati a fini di sorveglianza del mercato.

Titolo prima dell’art. 22a

Capitolo 4b: Rimedi giuridici

Art. 22a Rubrica e cpv. 3

Ex art. 20a (senza rubrica)

3La Commissione della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni di portata generale di cui agli articoli capoverso 19b e 20.

Art. 26a Accreditamento illecito

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque offre o rilascia un accreditamento:

a. senza essere competente per il rilascio degli accreditamenti secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera a; oppure

b. senza disporre di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 lettera d.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.