Progetto
Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 6b Sistema informativo sulle informazioni sui prodotti e i certificati di
conformità
1Il Consiglio federale può prevedere che le informazioni sui prodotti e i certificati di conformità:
a. siano registrati in un sistema informativo; e
b. siano accessibili lungo la catena del valore e per tutto il ciclo di vita del prodotto.
2Nomina l’organismo responsabile del funzionamento del sistema informativo e ne definisce i compiti.
3Stabilisce i requisiti tecnici di base del sistema informativo e in particolare determina:
a. in che modo è garantita l’interoperabilità con sistemi informativi analoghi dei principali partner commerciali;
b. in che modo i dati vengono trattati e resi accessibili;
c. in che modo è garantita l’integrità dei dati.
4Stabilisce chi ha accesso ai dati e chi è autorizzato a trattarli.
5Può prevedere che i servizi legati al funzionamento del sistema informativo possano essere forniti da prestatori di servizi privati. Stabilisce le esigenze che i prestatori di servizi privati devono soddisfare.
Titolo prima dell’art. 7
Sezione 1a: Esame, valutazione della conformità, registrazione, omologazione, marchio di conformità
Art. 10 cpv. 2 lett. d
2In particolare, esso:
d. stabilisce i criteri da soddisfare affinché un organismo straniero sia autorizzato a rilasciare accreditamenti in Svizzera.
Titolo prima dell’art. 11
Sezione 3: Norme di riferimento
Art. 11 frase introduttiva
Se è previsto che le prescrizioni rinviino a norme tecniche, il Consiglio federale o un’autorità da esso designata può, in vista dell’elaborazione di norme tecniche: