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Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 9 pagine

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Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 6b Sistema informativo sulle informazioni sui prodotti e i certificati di

conformità

1Il Consiglio federale può prevedere che le informazioni sui prodotti e i certificati di conformità:

a. siano registrati in un sistema informativo; e

b. siano accessibili lungo la catena del valore e per tutto il ciclo di vita del prodotto.

2Nomina l’organismo responsabile del funzionamento del sistema informativo e ne definisce i compiti.

3Stabilisce i requisiti tecnici di base del sistema informativo e in particolare determina:

a. in che modo è garantita l’interoperabilità con sistemi informativi analoghi dei principali partner commerciali;

b. in che modo i dati vengono trattati e resi accessibili;

c. in che modo è garantita l’integrità dei dati.

4Stabilisce chi ha accesso ai dati e chi è autorizzato a trattarli.

5Può prevedere che i servizi legati al funzionamento del sistema informativo possano essere forniti da prestatori di servizi privati. Stabilisce le esigenze che i prestatori di servizi privati devono soddisfare.

Titolo prima dell’art. 7

Sezione 1a: Esame, valutazione della conformità, registrazione, omologazione, marchio di conformità

Art. 10 cpv. 2 lett. d

2In particolare, esso:

d. stabilisce i criteri da soddisfare affinché un organismo straniero sia autorizzato a rilasciare accreditamenti in Svizzera.

Titolo prima dell’art. 11

Sezione 3: Norme di riferimento

Art. 11 frase introduttiva

Se è previsto che le prescrizioni rinviino a norme tecniche, il Consiglio federale o un’autorità da esso designata può, in vista dell’elaborazione di norme tecniche: