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Consultazione 2025/10: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 9 pagine
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Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio «%ASFF_YYYY_ID»
Titolo prima dell’art. 13
Sezione 5: Informazioni
Art. 13
1Il Consiglio federale stabilisce chi fornisce informazioni sulle prescrizioni tecniche, le norme tecniche e le specifiche comuni.
2Può delegare questo compito in tutto o in parte a privati. Questi ultimi ricevono un’indennità.
Art. 14 cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. cbis
1Con l’intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti segnatamente:
cbisil riconoscimento dell’equivalenza delle norme sugli obblighi degli operatori economici;
Art. 16a cpv. 2 lett. e nonché cpv. 2bis
2Il capoverso 1 non si applica a:
e. prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga nel rispetto dell’articolo 4 capoversi 3 e 4.
2bisL’autorità responsabile delle prescrizioni tecniche svizzere per il prodotto per il quale deve essere decisa una deroga in base al capoverso 2 lettera e esamina, in collaborazione con la SECO, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4 capoversi 3 e 4.
Art. 16e cpv. 1 lett. c
1Per i prodotti messi a disposizione sul mercato in virtù del presente capitolo, l’informazione sul prodotto è disciplinata:
c. dagli articoli 4a e16f capoverso 2.
Titolo prima dell’art. 16f
Capitolo 4: Obblighi degli operatori economici e prova della conformità
Art. 16f Obblighi degli operatori economici
1Il Consiglio federale può stabilire gli obblighi che gli operatori economici devono rispettare in materia di produzione, riciclaggio, trasporto o immagazzinamento per poter mettere a disposizione un prodotto sul mercato.
2Può stabilire che un prodotto può essere messo a disposizione sul mercato solo se nelle informazioni sul prodotto è indicata una persona responsabile con sede o domicilio in Svizzera.