Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine
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Tabella 1: Numero di settori di alimentazione e scaglionamento temporale
Criteri per la designazione del settore di alimentazione Numero di settori di alimenta zione Da designare entro il 20451200
Captazioni d’acqua sotterranea inquinate800
Captazioni d’acqua sotterranea d’importanza regionale400
(non inquinate)
Da designare entro il 2050300
Captazioni d’acqua sotterranea con forte pericolo di in-50
quinamento da nitrati o prodotti di degradazione di prodotti fitosanitari in concentrazioni superiori a 0,1 microgrammi per litro nelle acque sotterranee Captazioni d’acqua sotterranea con forte pericolo di in-150
quinamento in comprensori insediativi Captazioni d’acqua sotterranea con forte pericolo di in-100
quinamento a causa di determinati impianti Tabella 2: Rinuncia a settori di alimentazione con pericolo medio Verifica della normativa a partire dal 20451000
Captazioni d’acqua sotterranea con pericolo medio di700
inquinamento da nitrati o prodotti di degradazione di prodotti fitosanitari in concentrazioni superiori a 0,1 microgrammi per litro nelle acque sotterranee Captazioni d’acqua sotterranea con pericolo medio di200
inquinamento in comprensori insediativi Captazioni d’acqua sotterranea con pericolo medio di100
inquinamento a causa di determinati impianti
Nessuna necessità di verifica di alternative per ridurre gli oneri normativi per le aziende agricole o altre imprese
Secondo la legge del 29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese (LSgrI; RS 930.31), l’onere normativo derivante dagli adeguamenti legislativi deve essere mantenuto al minimo. La modifica delle disposizioni vigenti in materia di protezione delle acque non comporta comunque alcun onere normativo in più per le aziende agri- cole o altre piccole e medie imprese (PMI) rispetto allo stato attuale (v. cap. 6.3.1).