Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine

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La mozione incarica il Consiglio federale di adattare le disposizioni sull’immissione di acque di scarico nelle acque dell’OPAc in modo da obbligare gli IDA le cui immis- sioni causano un superamento dei valori limite ad adottare misure per l’eliminazione dei microinquinanti. Per finanziare le misure, la mozione chiede che l’aliquota della tassa sulle acque di scarico di cui all’articolo 60b LPAc sia adeguata di conseguenza e che i Cantoni pianifichino le misure necessarie. Il Consiglio federale dà attuazione a queste richieste con il presente progetto di legge, fissando con gli articoli 84a e 84b i termini di attuazione e le prescrizioni per la pianificazione e il rapporto dei Cantoni in merito alle misure per l’eliminazione delle sostanze in tracce e adeguando la tassa sulle acque di scarico della Confederazione nell’articolo 60b. Il corrispondente ade- guamento delle disposizioni sull’immissione nelle acque degli IDA avviene a livello di ordinanza e deve entrare in vigore contemporaneamente alla presente modifica di legge.

Mozione Salzmann (Mo. 23.4379; «Adattare la legge sulla protezione delle acque alla pratica dell’allevamento di animali da reddito»)

La mozione incarica il Consiglio federale di estendere la deroga all’obbligo di allac- ciamento alla canalizzazione alle aziende agricole con un notevole effettivo di animali da reddito e di non limitarla alle solo aziende con bovini e/o suini. Con il presente progetto di legge, il Consiglio federale adegua di conseguenza l’articolo 12 capo- verso 4 e attua la mozione come richiesto.

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Sulla base dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b e dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge federale del 18 marzo 200510 sulla procedura di consultazione, il Consiglio federale ha condotto una procedura di consultazione. Oltre ai governi dei 26 Cantoni, sono stati invitati alla consultazione anche altre cerchie e organizzazioni interessate. La procedura di consultazione è durata dal … al ….

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La modifica proposta segue lo stesso orientamento delle direttive UE. Non è più am- pia della regolamentazione corrispondente in Paesi comparabili.

Protezione dell’acqua potabile e delle acque sotterranee

La protezione delle acque sotterranee negli Stati dell’UE è retta dalle disposizioni generali della direttiva quadro sulle acque (DQA)11, della direttiva sulla protezione

10 RS 172.061

11 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.