Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine

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ben maggiore, cioè 37 franchi all’anno per abitante allacciato. Questo perché si pre- sume che fino all’entrata in vigore della modifica della legge già quasi la metà della popolazione sarà allacciata a un IDA dotato di sistemi per l’eliminazione di sostanze organiche in tracce, il quale quindi sarebbe esonerato dalla tassa sulle acque di scarico. Di conseguenza, i costi di investimento aggiuntivi sarebbero ripartiti solo fra una metà approssimativa della popolazione svizzera. Questa alternativa è stata scartata perché gli oneri non sarebbero più distribuiti in base al principio di causalità tra l’intera po- polazione svizzera, ma solo tra una parte della stessa.

Nessuna necessità di verifica di alternative per ridurre gli oneri normativi per gli IDA

Gli IDA sono imprese e secondo la LSgrI l’onere normativo derivante dagli adegua- menti legislativi deve essere mantenuto al minimo. La modifica delle disposizioni vi- genti in materia di protezione delle acque non comporta comunque alcun onere nor- mativo aggiuntivo per gli IDA rispetto allo stato attuale. Pertanto, non è stata esaminata alcuna semplificazione normativa.

1.2.3 Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizza zione per l’allevamento di animali da reddito

Con la regolamentazione proposta, le condizioni di deroga attualmente in vigore per le aziende agricole con bovini e/o suini vengono estese alle aziende con un notevole effettivo di animali da reddito. Non sono state esaminate alternative alla richiesta molto concreta contenuta nel testo della mozione 23.4379.

Già nel 2018 il Consiglio federale aveva elaborato una proposta per il richiesto ade- guamento della LPAc e l’aveva posta in consultazione con la Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+). All’epoca il mandato proveniva dalla mozione 13.3324 «Adegua- mento della legge sulla protezione delle acque alle forme odierne di allevamento di animali da reddito» dell’ex consigliere nazionale Aebi, avente il medesimo contenuto.

Dopo la consultazione non si è dato seguito a detta proposta e la mozione 13.3324 è stata tolta dal ruolo senza essere stata attuata.

Nel 2018 i Cantoni si erano pronunciati contro l’attuazione della mozione 13.3324 principalmente a causa di preoccupazioni legate ai rischi per la salute e all’indeboli- mento del principio di solidarietà. Le stime attuali dell’UFAM mostrano che la nuova regolamentazione riguarda circa 1000 aziende agricole7. Pertanto, i rischi giusta- mente menzionati dai Cantoni sono da ritenere esigui. L’allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito, richiesto ormai da diverso tempo, deve quindi essere attuato.

Nessuna necessità di verifica di alternative per ridurre gli oneri normativi per le aziende agricole

La modifica della LPAc non comporta alcun onere normativo in più per le aziende agricole o altre PMI rispetto allo stato attuale (v. cap. 6.3.3). Pertanto, non è necessario esaminare semplificazioni normative ai sensi della LSgrI.

7 UFAM, 2025: Faktenblatt «Abschätzung der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe, welche von der Lockerung der Anschlusspflicht an die Kanalisation betroffen sind»