Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine

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 viene introdotto un obbligo di pianificazione e rendicontazione per i Can- toni al fine di attuare le misure necessarie.

A seguito della modifica della LPAc, nell’OPAc vengono fissati i requisiti aggiuntivi per la depurazione delle acque di scarico, vale a dire le misure da attuare. Questi re- quisiti prevedono che i valori limite per le sostanze organiche in tracce nelle acque debbano essere rispettati e che le immissioni eccessive di composti azotati come am- monio, nitrito e nitrato siano ridotte conformemente agli standard tecnici attuali, ridu- cendo notevolmente, come conseguenza, anche le emissioni di protossido di azoto nell’atmosfera.

1.1.3 Allentamento dell’obbligo di allacciamento alla canalizza zione per l’allevamento di animali da reddito

Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

La LPAc richiede che le acque di scarico domestiche inquinate nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche vengano immesse nelle canalizzazioni (art. 11 LPAc), così da assicurare uno smaltimento ecologico delle acque di scarico. Le acque di scarico vengono depurate negli impianti di depurazione e i fanghi di depurazione vengono inceneriti. In questo modo si distruggono i germi patogeni e altre sostanze nocive pre- senti nelle feci umane e nelle altre acque di scarico domestiche.

Deroghe esistenti

Nelle regioni discoste, la LPAc prevede una deroga all’obbligo di allacciamento per tutti gli immobili, a prescindere che si tratti di aziende agricole o meno. Se dal profilo edile non esiste una soluzione soddisfacente per provvedere all’allacciamento o se l’onere è eccessivo, le acque di scarico possono essere smaltite in altro modo (art. 11 cpv. 2 LPAc, precisato nell’art. 12 cpv. 1 OPAc), per esempio effettuando la depura- zione in un piccolo impianto locale oppure raccogliendole e provvedendo periodica- mente al loro trasporto in un impianto comunale.

A determinate condizioni, le aziende agricole possono rinunciare all’allacciamento anche se si trovano nel perimetro delle canalizzazioni e l’allacciamento sarebbe ra- gionevolmente esigibile (art. 12 cpv. 4 LPAc). Ciò vale per le aziende che si trovano in zona agricola e dispongono di un effettivo notevole di bovini o suini, ossia circa otto vacche da latte o 60 suini da ingrasso. La regolamentazione precedente era limi- tata a bovini e suini perché il concime di fattoria di questi animali viene prodotto principalmente in forma fluida come colaticcio. In tali aziende, le acque di scarico domestiche vengono convogliate verso la fossa dei liquami, dove si mescolano auto- maticamente con il colaticcio. Le acque di scarico domestiche possono essere utiliz- zate come concime e sparse sui campi insieme al colaticcio fluido di bovini o suini.

Scopo della modifica della legge nell’ambito dell’allentamento dell’obbligo di al lacciamento alla canalizzazione per l’allevamento di animali da reddito

La deroga esistente non si applica alle aziende agricole con un notevole effettivo di animali da reddito il cui concime di fattoria viene prodotto principalmente in forma solida come letame. È il caso, per esempio, degli equini, del pollame o anche degli ovini. Il Parlamento chiede che tutte le aziende agricole con un notevole effettivo di