Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/112: Modifica della legge federale sulla protezione delle acque per la protezione delle acque sotterranee e l’aumento dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione delle acque di scarico · 55 pagine
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Pertanto, per la regolamentazione prevista non è stata esaminata alcuna semplifica- zione normativa. Nell’ambito del postulato 22.3875 «Rafforzamento dell’efficacia del programma sulla protezione delle acque nell’agricoltura», l’UFAG esamina possibili semplificazioni per le aziende agricole e i Cantoni in merito all’attuazione dell’arti- colo 62a LPAc.
1.2.2 Depurazione delle acque di scarico
Definizione di un termine di attuazione nella LPAc
L’aumento dei requisiti concernenti l’efficienza depurativa degli IDA per quanto ri- guarda i composti azotati e l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce comporta ingenti opere di ristrutturazione e nuove costruzioni per circa 550 dei 700 IDA. In media, a prescindere da questo, gli IDA devono essere rinnovati ogni 25–30 anni per intervenire sui segni di usura o soddisfare la crescita demografica e le nuove esigenze. Per permettere l’ammortamento degli investimenti già effettuati presso gli IDA viene fissato per la fine del 2050 un termine per l’attuazione delle misure volte a migliorare l’eliminazione dei composti azotati e delle sostanze organiche in tracce, in linea con il ciclo di rinnovamento naturale di un IDA.
Sono stati considerati come alternative anche un termine di attuazione più lungo e uno più breve, ma entrambi sono stati respinti. Un termine di attuazione più lungo grave- rebbe inutilmente sull’ambiente, uno più breve sarebbe di difficile attuazione e com- porterebbe per i Cantoni un onere ingente in un breve arco di tempo.
Adeguamento della tassa federale sulle acque di scarico per il finanziamento di misure aggiuntive per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli IDA
Per permettere il cofinanziamento delle misure per l’eliminazione delle sostanze in tracce presso ulteriori 300 IDA attraverso la tassa federale sulle acque di scarico, que- sta va aumentata e riscossa per un periodo di tempo maggiore conformemente a quanto richiesto nella mozione 20.4262.
L’aliquota della tassa viene aumentata di sette franchi, passando dagli attuali 9 a 16 franchi all’anno per abitante allacciato. Come in precedenza, a titolo di compensa- zione per i costi d’esercizio sostenuti per l’eliminazione delle sostanze in tracce, dopo l’attuazione delle misure la tassa sarà ridotta di nove franchi all’anno per abitante al- lacciato (v. cap. 1.1.2). Di conseguenza, gli IDA che hanno adottato misure per l’eli- minazione delle sostanze in tracce dovranno versare una tassa ridotta pari a sette fran- chi anziché 16 all’anno per abitante allacciato. Ciò vale anche per gli IDA che già oggi hanno preso misure e quindi attualmente sono esonerati dal pagamento della tassa.
Attualmente si prevede di riscuotere la tassa fino al 2040. Questo termine di riscos- sione viene prorogato di dieci anni, cioè fino al 2050, per farlo coincidere con il ter- mine di attuazione.
In alternativa alla riduzione della tassa sulle acque di scarico di nove franchi all’anno per abitante allacciato dopo l’attuazione di misure, è stato esaminato se esonerare completamente gli IDA dalla tassa in seguito all’adozione di misure. In questo caso, per poter cofinanziare le misure aggiuntive per l’eliminazione delle sostanze in tracce, la tassa sulle acque di scarico non dovrebbe essere fissata a 16 franchi ma a un importo