Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

La nozione di «lavoro minorile» viene definita in particolare nelle Linee guida dell’OCSE (Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains, 2017342) e nelle Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)343, in particolare nelle Convenzioni n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione344 e n. 138 concernente l’età minima di ammissione all’impiego345. In linea di principio, l’età minima di ammissione all’impiego non dev’essere inferiore all’età in cui cessa l’obbligo scolastico, e in ogni caso a 15 anni (art. 2 n. 3 della Convenzione n. 138). Ciò non vale per impieghi o lavori che, per loro natura o per le condizioni in cui si esercitano, sono suscettibili di compromettere la salute o la moralità degli adolescenti, l’età minima di ammissione ai quali non deve essere inferiore ai 18 anni (art. 3 n. 1 della Convenzione n. 138).

Capoversi 2-4: norme di delega

Secondo le norme di delega di cui ai capoversi 2-4, il Consiglio federale stabilisce:

• i volumi annui delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un’impresa

è dispensata dall’obbligo di diligenza e di presentare una relazione (cpv. 2);

• le eccezioni per piccole e medie imprese (PMI) e per le imprese per le quali vi è un

rischio modesto del ricorso al lavoro minorile (cpv. 3);

• il riconoscimento di standard internazionali equivalenti (ad. es. Linee guida OCSE)

quale base per la dispensa dagli obblighi (cpv. 4).

In applicazione delle norme di delega il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT346).

Secondo l’articolo 39 capoverso 2, il Consiglio federale è abilitato a stabilire i «volumi annui» delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’obbligo di diligenza e di presentare una relazione347. I volumi d’importazione

342Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains, 2017. Table A.1., pag. 48 seg. Table A.1., pag. 48 seg.

343V. Rapporto aggiuntivo della Commissione degli affari giuridici del 18 maggio 2018 in merito alle proposte della Commissione per un controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» nel quadro della revisione del diritto della società anonima, pag. 9 seg., consultabile all’indirizzo: http://www.parlament.ch/it > Oggetti ricerca > 16.077 CO. Diritto della società anonima > RAPPORTI DELLE COMMISSIONI > 18.05.2018 – COMMISSIONE DEGLI AFFARI GIURIDICI DEL CONSIGLIO NAZIO-NALE.

344 RS 0.822.728.2 345 RS 0.822.723.8

346 RS 221.433

347 Nel Regolamento (UE) 2017/821, all’ALLEGATO 1 sono disciplinate le soglie relative al volume dei singoli minerali e metalli.