Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
definizione è applicata per analogia anche ai prodotti e alle prestazioni in rapporto ai quali sussiste un sospetto di lavoro minorile.
Lettera a: minerali originari di zone di conflitto
Le imprese che immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro (i cosiddetti «3TG») originari di zone di conflitto o ad alto rischio sono obbligate a osservare gli obblighi di diligenza.
I termini «minerali333 e metalli» corrispondono all’articolo 2 lettere a e b del regolamento (UE) 2017/821. La disposizione contempla quindi tutti i minerali e metalli costituiti da stagno, tantalio, tungsteno e loro minerali nonché oro.
La definizione di «zone di conflitto o ad alto rischio» si appoggia all’articolo 2 lettera f del regolamento (UE) 2017/821. Si tratta quindi di «zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo». Il numero 3 dell’allegato alla Raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione del 10 agosto 2018 relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento334 secondo il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene anche chiarimenti sulla definizione di «zone di conflitto o ad alto rischio».
L’espressione «immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera» è ripresa dalla legge del 18 marzo 2005335 sulle dogane (LD). L’importazione della merce, nel presente contesto determinati minerali e/o metalli, è vista come un atto integrale che oltre all’introduzione comprende esplicitamente anche la procedura amministrativa nel quadro delle disposizioni del diritto doganale, la quale consiste nell’immissione delle merci in libera pratica336. Sono contemplate sia le merci formalmente dichiarate all’importazione che quelle contrabbandate.
Oltre all’immissione in Svizzera, anche la lavorazione dei minerali o metalli in Svizzera è assoggettata agli obblighi di diligenza. In tal modo rientrano nel campo d’applicazione della legge anche le imprese svizzere le quali lavorano minerali e/o metalli in Svizzera
333 Nella versione tedesca dell’avamprogetto e nel pertinente rapporto si utilizza il termine «Mineralien», mentre nella versione tedesca del regolamento (UE) 2017/821 si utilizza il termine «Minerale». Si tratta di due sinonimi.
334 RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 208/94.
335 RS 631.0
336 Cfr. SHK-SCHREIER, Zollgesetz (ZG), Art. 6, N. marg. 35.