Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

sono disciplinati all’allegato 1 Parti A e B ODiT348. Se i valori europei dovessero essere modificati in un secondo tempo, se necessario la Svizzera potrà adeguare i suoi mediante una modifica dell’ordinanza.

Secondo l’articolo 39 capoverso 3, il Consiglio federale stabilisce «le condizioni alle quali le piccole e medie imprese nonché le imprese per le quali vi è un rischio modesto del ricorso al lavoro minorile non sono tenute a verificare se sussistano indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile». Tali condizioni sono disciplinate agli articoli 6 e 7 ODiT.

Infine, il Consiglio federale è abilitato a stabilire le condizioni alle quali le imprese che rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti sono esonerate dagli obblighi di diligenza e da quelli di presentare una relazione (art. 39 cpv. 4). La disposizione si riferisce a entrambi i campi tematici, ossia «i minerali e metalli originari di zone di conflitto» e «il lavoro minorile». Nell’allegato alla ODiT sono menzionate le Linee guida dell’OCSE e le Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains, 2017 («lavoro minorile») e la Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque («minerali e metalli originari di zone di conflitto»).

Entrano tuttavia in considerazione anche altri standard, a condizione che siano internazionalmente riconosciuti ed equivalenti. Per stabilire i requisiti posti alla strategia relativa alla catena di approvvigionamento per quanto riguarda gli obblighi di diligenza, il Consiglio federale potrebbe ad esempio prevedere la considerazione gli standard della strategia modello per catene di approvvigionamento all’allegato II delle Linee guida dell’OCSE sugli obblighi di diligenza. Quale guida rilevante per il settore del «lavoro minorile» può essere menzionata la ILO-IOE Child Labor Guidance Tool for Business.

Articolo 40: Obblighi di diligenza

L’articolo 40 corrisponde al vigente articolo 964k CO e concretizza gli obblighi di diligenza che devono essere osservati. In analogia con il regolamento (UE) 2017/821 e la Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, è prevista una procedura a cinque fasi349:

1. istituzione di un sistema di gestione,

2. individuazione e valutazione dei rischi nella catena di approvvigionamento,

3. predisposizione di un piano di gestione dei rischi,

4. verifica da parte di terzi indipendenti (solo nel settore dei minerali originari di zone

di conflitto),

348 RS 221.433

349 V. RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018, Allegato.