Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
Al momento dell’introduzione delle disposizioni nel CO (1° gennaio 2022) non esistevano ancora obblighi di diligenza generali multisettoriali come quelli dell’attuale CSDDD dell’UE. Il presente avamprogetto tiene conto di questo sviluppo mantenendo le disposizioni specifiche sui minerali originari da zone di conflitto e sul lavoro minorile che hanno già dimostrato la loro validità ma differenziandole chiaramente dagli obblighi di diligenza generali (art. 4 segg.).
Il disciplinamento separato degli obblighi di diligenza nei settori particolarmente sensibili dei minerali e metalli originari da zone di conflitto e del lavoro minorile nonché la loro riunione, dal punto di vista della sistematica, in un capitolo appaiono pertanto opportuni. I pertinenti obblighi di diligenza sono familiari alle imprese in questione dal 2022 e la prassi si è ampiamente consolidata.
Per evitare doppioni, i campi d’applicazione dei capitoli 2 e 5 sono espressamente coordinati tra loro.
Le disposizioni sulla responsabilità (cap. 3) e sulla sorveglianza (cap. 4) non sono applicabili agli obblighi disciplinati nel presente capitolo.
Articolo 39: Principio
Capoverso 1
L’articolo 39 capoverso 1 si orienta all’articolo 964j capoverso 1 CO, ma rinvia ora alla nuova definizione di impresa secondo la presente legge. Comprende le imprese svizzere secondo l’articolo 2 capoverso 1. Queste imprese devono osservare obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento (art. 40) e presentare una pertinente relazione (art. 41).
Dato che il loro campo d’applicazione e il loro contenuto si differenziano sostanzialmente da quelli degli obblighi di diligenza completi (art. 6.), gli obblighi di diligenza nei settori dei minerali e metalli originari da zone di conflitto e del lavoro minorile sono regolamentati in un capitolo a sé stante.
Sul modello dell’articolo 2 lettere c ed e del regolamento (UE) 2017/821332 (e alle Linee guida dell'OCSE sugli obblighi di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio), la catena di approvvigionamento per minerali e metalli tutti gli operatori economici ed attori ai quali incombe la responsabilità dei minerali e dei metalli e che sono in qualche modo coinvolti con il loro trasporto e lavorazione fino alla loro integrazione nel prodotto finito. Questa
332 REGOLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, GU. L 130, pag. 1..