Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine
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Rapporto esplicativo AP-LGSI
Sulla base del sistema di gestione istituito secondo il capoverso 1, le imprese devono individuare e valutare i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi rilevati.
Osservazione su «individuare e valutare i rischi nella catena di approvvigiona-
mento»
Nella seconda fase della procedura, le imprese individuano e valutano i rischi effettivi o potenziali di effetti negativi nella catena di approvvigionamento. Questi rischi comprendono in particolare il rischio che l’estrazione e/ la commercializzazione dei minerali o metalli possa contribuire a finanziare gruppi armati e forze di sicurezza o conflitti armati351 nonché il rischio che per i prodotti o servizi offerti dall’impresa si ricorra o si sia ricorso al lavoro minorile.
L’individuazione del rischio corrisponde all’articolo 5 capoverso 1 lettera a del regolamento (UE) 2017/821, non limitandosi però alla catena di approvvigionamento di minerali originari di zone di conflitto ma estendendosi anche a prodotti e servizi per i quali sussiste un sospetto fondato che siano fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile. È inoltre in linea con gli standard (internazionali) equivalenti che devono essere considerati conformemente all’articolo 40 capoverso 4.
Osservazione su «piano di gestione dei rischi»
Secondo l’articolo 2 lettera r del regolamento (UE) 2017/821, per «piano di gestione dei rischi» e strategia per far fronte ai rischi s’intende una risposta scritta ai rischi rilevati (terza fase della procedura)352. Il piano deve contenere misure concrete destinate a prevenire o ridurre gli effetti negativi (art. 5 cpv. 1 lett. b regolamento (UE) 2017/821).
Capoverso 3: verifica esterna
Il capoverso 3 disciplina l’obbligo delle imprese di far effettuare delle verifiche a un’impresa di revisione abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di perito revisore secondo la legge del 16 dicembre 2005353 sui revisori. Si tratta sempre di un esperto indipendente, ossia un terzo.
Come l’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/821, anche l’avamprogetto prevede la verifica da parte di terzi indipendenti. Gli importatori di minerali e metalli o le imprese che li rielaborano sono obbligati a far verificare a terzi esterni indipendenti (ad es. imprese
351 V. art. 1 cpv. 1 regolamento (UE) 2017/821
352 L’art. 5 cpv. 1 lett. a del regolamento (UE) 2017/821 rimanda alla Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.
353 RS 221.302