Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/116: Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente» · 147 pagine

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Rapporto esplicativo AP-LGSI

Lettera b

Secondo questa disposizione, l’autorità di sorveglianza e i terzi incaricati non sono responsabili per danni riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un’impresa soggetta agli obblighi di diligenza, di un’impresa da essa controllata o di un partner commerciale dell’impresa. L’autorità di sorveglianza e i terzi incaricati non devono essere chiamati ad assumere la responsabilità per violazioni degli obblighi commesse da altri.

Capoverso 3

Questa disposizione precisa che la responsabilità delle imprese soggette agli obblighi di diligenza è retta dal capitolo 3.

Capitolo 5: Obbligo di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile

Con il capitolo 5, le vigenti disposizioni del CO (art. 964j segg. CO) concernenti gli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile sono riprese nella presente legge con modifiche formali di poco conto e stralciate dal CO.

Come già nel CO, negli articoli 39-41 dell’avamprogetto della presente legge i due settori tematici minerali e metalli originari di zone di conflitto e lavoro minorile sono disciplinati insieme. Le disposizioni relative al primo tema si orientano al regolamento (UE) 2017/821330, che a sua volta si fonda sulle Linee guida dell'OCSE sugli obblighi di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, attuandole in modo vincolante.

Le vigenti disposizioni del CO relative al lavoro minorile si erano ispirate all’olandese Child Labor Due Diligence Act331 ma nell’interesse di una sistematica coerente sono state strutturate seguendo il modello del regolamento (UE) 2017/821 sui minerali originari di zone di conflitto.

330 REGOLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio Cfr. anche: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/429 DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro nonché RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio.

331 Wet zorgplicht kinderarbeid, Kamerstukken I, 2016/17, 34 506 del 7 febbraio 2017 (traduzione inglese).